Scarica l’allegato firmato

Ad integrazione di quanto indicato nella circolare n.5 si trasmette la circolare n.5 Bis con allegato l’accordo firmato dalle Parti Sociali.

In data 23 luglio 2025, tra ANICA, SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 luglio 2019 per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva scaduto il 31 dicembre 2021. 

L’intesa sarà sottoposta alla consultazione dei lavoratori e alla loro approvazione. A seguito dello scioglimento della riserva, le Parti Sociali si incontreranno per procedere alla verifica e alla redazione del testo definitivo del CCNL.

Il contratto avrà validità triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa e sarà applicabile ai dipendenti, impiegati ed operai, delle aziende di produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); delle Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; degli Stabilimenti di sviluppo e stampa; delle Aziende che gestiscono teatri di posa; degli Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio. Di seguito le principali novità previste dall’accordo di rinnovo:

Incremento retributivo a regime

Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime pari a 360,00 euro mensili sul livello 4°, da riparametrare sugli altri livelli contrattuali. Di seguito la tabella con gli incrementi previsti:

LivelloPar.Aumenti a partire dal
1°gennaio 20251° gennaio 20261° luglio 20261° luglio 20271° gennaio 2028
7S26072,6772,67145,34145,34145,34
724969,6069,60139,19139,19139,19
6S21961,2161,21122,42122,42122,42
621259,2559,25118,51118,51118,51
5S18852,5552,55105,09105,09105,09
518250,8750,87101,74101,74101,74
4S17147,8047,8095,5995,5995,59
416145,0045,0090,0090,0090,00
314039,1339,1378,2678,2678,26
211933,2633,2666,5266,5266,52
110027,9527,9555,9055,9055,90

Gli incrementi retributivi saranno erogati secondo la seguente articolazione in 5 tranches:

  • € 45,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • € 45,00 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° luglio 2026;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° luglio 2027;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In seguito allo scioglimento della riserva, con riferimento al periodo gennaio – luglio 2025, vengono indicati gli importi degli arretrati che saranno corrisposti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.

Introduzione del Livello 6° Super

Con il presente accordo viene istituito il Livello 6° Super, quale nuova articolazione del sistema di inquadramento.

Il livello 6° Super è destinato a lavoratori che, oltre alle prerogative previste per il 6° livello, abbiano maturato elevata esperienza professionale e specializzazione tecnica, e ai quali sia stabilmente affidata l’attività di direzione operativa e coordinamento di altri lavoratori all’interno di reparti tecnici o processi produttivi.

Scatti di anzianità

In materia di aumenti periodici di anzianità, le Parti hanno concordato l’introduzione di nuovi importi che riguardano il 4° livello Super (euro 15,22) e il nuovo 6° livello Super (euro 18,34). 

Si ricorda che gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio di anzianità. In caso di passaggio a un livello superiore, al lavoratore sarà conservato l’importo in cifra degli scatti già maturati nel livello di provenienza. 

Nuova procedura per richiesta ROL 

La richiesta di fruizione dei ROL deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo di 72 ore. Il datore di lavoro è tenuto a fornire autorizzazione o diniego motivato entro 48 ore dalla richiesta.

In caso di necessità improvvisa, il lavoratore può inoltrare la richiesta con un preavviso inferiore a 72 ore, e il datore di lavoro dovrà comunicare autorizzazione o diniego entro 24 ore.

Contratto a tempo determinato

La disciplina contrattuale è stata aggiornata in conformità al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (artt. 19 -29).

La durata complessiva dei contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, anche in caso di più rinnovi per mansioni di pari livello e categoria, non può superare di norma 4 proroghe entro un massimo di 12 mesi, indipendentemente dalle interruzioni tra i contratti.

Il contratto a termine può estendersi fino a 24 mesi se motivato dalle causali previste nell’accordo di rinnovo:

  • punte di più intensa attività conseguenti anche ad esigenze di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative programmate o estemporanee previste dal settore e/o lavorazioni di specifici film e/o serie);
  • gestione di variazioni temporali per la collocazione di prodotti cinematografici e/o di serialità non previsti;
  • lancio, sviluppo e implementazione di nuovi processi di innovazione aziendale e/o di gruppo;
  • esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di attività non presenti nella quotidianità dell’industria cineaudiovisiva;
  • sostituzione di lavoratori temporaneamente addetti ad altre attività anche per scorrimento;
  • temporanea indisponibilità di organico a seguito di smaltimento ferie, rol, permessi ecc.

È comunque possibile superare i 24 mesi, nei casi previsti dalla legge, ad esempio per:

  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • stipula di un ulteriore contratto a termine fino a 12 mesi presso la sede dell’ITL, una volta raggiunto il limite di 24 mesi.

Periodo di prova

Nel caso di contratti a termine di durata uguale o inferiore ai 2 mesi il periodo di prova non potrà superare i 10 giorni.

Smart working (Art 20 Bis.)

Con il nuovo accordo Le Parti hanno introdotto il lavoro agile come modalità flessibile di svolgimento della prestazione, effettuata in parte fuori sede tramite strumenti informatici forniti dal datore di lavoro.

Il ricorso al lavoro agile è subordinato alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.

Salvo diversa disciplina aziendale o individuale, l’attività agile può essere svolta presso sedi o hub aziendali attrezzati e idonei alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, presso la residenza o il domicilio del lavoratore, oppure in altro luogo concordato e autorizzato dall’azienda.

La prestazione in modalità agile rispetta i limiti di orario previsti dal CCNL, le pause, i riposi e le norme sulla disconnessione, mantenendo una correlazione temporale con l’orario normale di riferimento. Il lavoratore deve restare contattabile durante l’orario di lavoro e segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici, così che l’azienda possa indicare le soluzioni.

Nei confronti del lavoratore/lavoratrice agile si applica la disciplina sulla salute e sulla sicurezza prevista dal Dlgs. N.81/2008 e successive modificazioni. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è disciplinata dall’ art. 23 della L. 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti (Inail Circ. 48/2017). Durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile il lavoratore/lavoratrice dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali garantendo la riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali. Ove necessario, l’adesione al lavoro agile sarà accompagnata da specifici interventi formativi finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e sicuro della prestazione lavorativa. Gli accordi aziendali o individuali definiranno durata, modalità di adesione, revoca e recesso dal lavoro agile. 

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, approfondimenti ed assistenza tecnica.