DETTATE LE ISTRUZIONI PER IL NUOVO “CONGEDO 2021 PER I GENITORI”

Con la circolare n. 63/2021 del 14/04/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni concernenti la fruizione del congedo di cui all’art. 2 del DL 30/2021 (ribattezzato “Congedo 2021 per genitori”).

Il nuovo congedo, fruibile dal 13 marzo e fino al prossimo 30 giugno 2021, spetta ai soli genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, per figli di età inferiore ai 14 anni. Può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni. Si ricorda che sono indennizzabili le sole giornate lavorative nella misura del 50% della retribuzione e con riconoscimento di contribuzione figurativa.

I requisiti richiesti ai fini della fruizione della misura per i figli non disabili gravi sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso; l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile; l’età minore di 14 anni del figlio convivente che abbia un’infezione da COVID-19 o per il quale sia stata sospesa la didattica in presenza o sia stata disposta dall’ASL la quarantena da contatto ovunque avvenuto.

Quanto, invece, ai figli con grave disabilità, non opera il limite di 14 anni di età e non è necessaria la convivenza, ma è sempre richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso, l’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile e, in aggiunta alle ipotesi di infezione, sospensione della didattica e quarantena di cui sopra, anche l’iscrizione a scuole – di ogni ordine e grado – per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale in cui risultino ospitati i figli.

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

  1. Malattia
  2. Maternità/Paternità
  3. Ferie
  4. Soggetti “fragili”
  5. Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
  6. Inabilità e pensione di invalidità
  7. Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

Sussiste inoltre compatibilità con la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo previsto dall’art. 22-bis del DL 137/2020, tuttora vigente, in relazione ai casi di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. “zone rosse”, per altro figlio non convivente o per un figlio con disabilità grave, anche avuto con lo stesso genitore. A tal proposito si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 2/2021, aveva chiarito che per la fruizione del congedo di cui al citato art. 22-bis non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

Di seguito si riportano invece i casi di incompatibilità tra il Congedo 2021 e le altre tipologie di assenza:

  1. Congedo 2021 per genitori
  2. Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
  3. Congedo parentale
  4. Riposi giornalieri della madre o del padre
  5. Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
  6. Lavoro agile
  7. Part-time e lavoro intermittente

Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021 per genitori.

L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021 per genitori.

Roma 28/04/2021