RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ANTI-COVID TRA IL 15 MARZO E IL 6 APRILE 2021

Il 12 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che inasprisce le misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

L’intervento normativo si è reso necessario, secondo il comunicato stampa diffuso il 12 marzo, “in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio.”

Dunque, da oggi fino al giorno successivo al Lunedì dell’Angelo, si applicheranno:

  • nei territori in zona gialla, le misure attualmente previste per la zona arancione;
  • le misure attualmente previste per la zona rossa nelle Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona.

Il decreto legge prevede, inoltre, la facoltà per i Presidenti delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal DL 19/2020, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Fatte salve le ulteriori misure che potrebbero essere prese a livello locale, da oggi passano in area rossa Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono alla Campania e al Molise.

A parte la Sardegna, che resta in zona bianca e la Basilicata, per la quale è in corso una verifica dei dati, tutte le altre Regioni saranno arancioni (alcune delle quali “d’ufficio” in virtù delle nuove norme).

Tornando al decreto approvato il 12 marzo, dal 15 marzo al 2 aprile 2021, nelle zone arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le 5 e le 22, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo 2 persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nella zona rossa invece sono vietati gli spostamenti da e verso altre regioni e anche all’interno del proprio comune se non per le 3 comprovate motivazioni: esigenze di lavoro, salute o situazioni di necessità. Torna dunque in campo l’autocertificazione che dovrà essere esibita ogni qual volta ci si sposti. È consentito il rientro presso i luoghi di residenza, domicilio o abitazione, mentre è vietato recarsi in altre abitazioni private abitate.

Per quanto riguarda i giorni più direttamente interessati dalle festività pasquali, il 3, il 4 e il 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o province autonome i cui territori si collocano in zona bianca (attualmente l’unica è la Sardegna), si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le 5 e le 22, restando all’interno della stessa Regione.

Con l’avvio della zona rossa sono sospese le attività didattiche, compresi i servizi educativi dell’infanzia, e tutti i servizi di ristorazione. A partire dalla stessa data è prevista anche la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne quelle alimentari, le farmacie, le tabaccherie e le edicole. Sono altresì sospesi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. A rimanere aperte sono solo le attività commerciali riportate esplicitamente nell’allegato del DPCM:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia x
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Roma 15/03/2021