EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – DL 19.05.2020 N. 34 (c.d. DECRETO “RILANCIO”) – PRINCIPALI NOVITÀ

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.05.20 n.34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Vi rimettiamo nel prosieguo alcune interessanti novità in materia di lavoro.

Trattamenti cassa integrazione estesi fino a 18 settimane

Alcune delle disposizioni previste del decreto c.d. “rilancio”, riguardano i trattamenti di cassa integrazione salariale di cui agli artt. 19 e seguenti del DL 18/2020 (Cura Italia).

In favore dei datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista l’estensione fino a 18 settimane della durata massima dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), della cassa integrazione in deroga, del FIS (rispetto alle 9 settimane originariamente previste).

Le aziende che hanno già fruito delle prime 9 settimane del trattamento, possono presentare la richiesta per ulteriori 5 settimane con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020.

Le 18 settimane risultano dunque così articolate:

  • un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto;
  • ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale Covid – 19 utilizzabili solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre.

Potrebbero contare sulla proroga del trattamento CIGO con causale “emergenza COVID-19” anche le aziende in CIGS.

Si segnala inoltre che i beneficiari dell’assegno ordinario (ex art. 19 del DL 18/2020) potranno ottenere l’assegno per il nucleo familiare.

Quanto alla presentazione delle domande, il decreto “rilancio” concede ai datori di lavoro un tempo più limitato, ovvero fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per i trattamenti che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda sarebbe fissato al 31 maggio 2020.

In tema di cassa integrazione in deroga, è previsto il reinserimento dell’obbligo di stipula dell’accordo sindacale preventivo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando l’esonero per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Nuove regole per il pagamento diretto delle integrazioni salariali

L’art. 71 del DL 31/2020 (decreto “Rilancio”) modifica le procedure per il pagamento diretto delle integrazioni salariali per l’emergenza da COVID-19. Il legislatore regola tale aspetto in riferimento alla CIG in deroga (art. 22-quater) e ne estende l’ambito di applicazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario (art. 22-quinquies).

I datori di lavoro che non anticipano i trattamenti di integrazione salariale, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano le domande entro il giorno 5 del mese successivo. In seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento, che verrà disposto entro la fine del mese stesso.

In caso di anticipazione, laddove la stessa sia stata di importo superiore a quanto spettante al lavoratore (ad esempio, perché le ore effettivamente utilizzate sono inferiori a quelle richieste), la norma prevede che l’INPS proceda al recupero dell’indebito a carico del datore di lavoro.

In riferimento ai periodi compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 già richiesti e già autorizzati, i dati necessari per il pagamento devono essere trasmessi dai datori di lavoro (con modalità stabilite dall’INPS), entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”.

Previsione di aiuti di Stato “sovvenzioni”

Tra le disposizioni più attese del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), assumono particolare rilevanza gli interventi in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, che incidono con robuste modifiche sulla disciplina della CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga definita dagli artt. Da 19 a 22 del DL 18/2020. Si segnala, inoltre la previsione di aiuti di Stato consistenti in sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, al fine evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Accanto ai predetti ammortizzatori sociali, il decreto “Rilancio” all’art.60 introduce anche una particolare misura a sostegno dei livelli occupazionali, che attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Nel dettaglio, si tratterebbe degli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio “selettivo” in quanto diretti a determinati settori, regioni o tipi di imprese.

Contratti a termine prorogabili temporaneamente senza causale

Con il decreto legge “Rilancio” viene temporaneamente sospeso il sistema delle causali per le proroghe ed i rinnovi, stabilendo che in deroga all’art 21 del DLgs. 81/2015, “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere” anche senza rispettare le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1 del DLgs. 81/2015.

Per stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con un lavoratore che sia stato in precedenza assunto a termine o per prorogare oltre i dodici mesi un contratto in essere, non sarà quindi necessario che ricorrano esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Sanatoria per i rapporti di lavoro irregolari di agricoli, colf e badanti

L’art. 110-bis del DL “Rilancio” prevede una sanatoria per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Tra il 1° giugno e il 15 luglio 2020 datori di lavoro e lavoratori potranno presentare apposita istanza di regolarizzazione, con modalità che verranno individuate in un apposito decreto interministeriale, con esclusivo riferimento ai settori: dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.