BONUS E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2020

Si fornisce un quadro riepilogativo degli esoneri contributivi vigenti, comprendenti anche quelli introdotti dai nuovi Decreti.

Il legislatore ha voluto subordinare i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:

  • al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC
  • al rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, gli incentivi non spettano:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge
  • o della contrattazione collettiva,
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,
  • con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Assunzioni stabili di giovani con sgravio contributivo triennale (bonus assunzioni under 35)

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che non abbiano avuto un lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, hanno diritto ad un esonero contributivo del 50 % dai contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi Inail) per 36 mesi nel limite massimo di € 3.000 annui. L’agevolazione è applicabile anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine.

Bonus occupazionale Sud

Qualora l’azienda abbia una unità operativa dal 2018 in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna viene data la possibilità per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020, in caso di assunzione a tempo indeterminato, di usufruire di un esonero, per un anno, pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Bonus assunzioni beneficiari di reddito di cittadinanza

L’agevolazione è prevista per le assunzioni con contratto subordinato a tempo pieno ed indeterminato a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto all’anno precedente.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto all’esonero dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario di RdC, con un minimo di cinque.
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, avvenuto nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.

Incentivo assunzioni di lavoratori fruitori di Naspi

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI, possono beneficiare di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani under 35 entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione possono beneficiare di uno sgravio totale dei contributi nel limite massimo di euro 3.000,00 annui per la durata di 36 mesi.

Assunzione di lavoratori over 50

I datori di lavoro che assumono lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi, possono beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL per la durata di :

  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato

Donne prive di impiego

I datori di lavoro che assumono donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate o occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media occupazionale di genere oppure prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, possono beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL per la durata di:

  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato è previsto per giovani con un’età dai 18 ai 29 anni ed ha agevolazioni retributive e contributive.
Dal punto di vista retributivo il contratto prevede la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Dal punto di vista contributivo le aziende fino a 9 dipendenti applicano un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro 3,11% per il 1° anno di contratto, 4,61% per il 2° anno di contratto e 11,61% dal 3° anno.
Le aziende con più di 9 dipendenti applicano un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dell’11,61%.
Un’ulteriore agevolazione consiste nel poter recedere dal contratto con il solo rispetto del periodo di preavviso al termine del periodo di formazione.

Apprendistato senza limiti di età

Il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un disoccupato over 29 che risulti iscritto a un trattamento di disoccupazione quali NASPI. Sotto l’aspetto contributivo l’aliquota applicata è la stessa di un apprendista ordinario. Le aziende fino a 9 dipendenti applicano un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro 3,11% per il 1° anno di contratto, 4,61% per il 2° anno di contratto e 11,61% dal 3° anno.
Le aziende con più di 9 dipendenti applicano un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dell’11,61%.
Non è previsto, invece, l’ulteriore beneficio di sgravio contributivo per i 12 mesi successivi al conseguimento della qualifica professionale (condizione invece prevista nel normale contratto di apprendistato professionalizzante).
Dal punto di vista retributivo il contratto prevede la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

Sostituzione di lavoratori assenti per maternità

Le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori per sostituire dipendenti in maternità, hanno diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi, compresi anche i premi assicurativi INAIL.
La durata dell’incentivo vale fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Esonero contributivo contratti a tempo indeterminato Emergenza Covid

Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a termine a tempo indeterminato avvenute dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, è previsto un esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps (esclusi premi Inail) per 6 mesi nel limite massimo di € 8.060 annui.

Esonero contributivo occupazione turismo e terme Emergenza Covid

L’agevolazione è prevista per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e trasformazioni dei contratti a termine a tempo indeterminato avvenute nel periodo 15 agosto-31 dicembre 2020. L’esonero è del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps (esclusi premi Inail) per 3 mesi nel limite massimo di massimo di € 8.060 annui.

Incentivo assunzioni IOLAVORO

Sono interessati tutti i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale per assunzioni di lavoratori fino a 24 anni disoccupati o disoccupati con 25 anni e privi di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. È previsto per assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo totale (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro nel limite massimo di € 8.060 su base annua. L’agevolazione è subordinata alla disponibilità dei fondi specificatamente stanziati.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la Cig

Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ore di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020 e rinunciano alla richiesta di ulteriori ore in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’esonero è pari al doppio delle ore di Cig fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail e dovrà essere goduto entro il 31 dicembre 2020.
Il beneficio non è subordinato al possesso del Durc.

Roma 03/12/2020