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Contratto di prestazione occasionale anno 2023 – le ultime indicazioni Inps 

 Con la Circolare 3 agosto 2023, n. 75 l’Inps ha dato le ultime indicazioni riguardanti la disciplina del rapporto lavorativo regolato dal Contratto di Prestazione Occasionale (noto anche come PrestO o CPO). Infatti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 37 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023, n. 85), è stata introdotta un’ eccezione alla disciplina generale, sia quanto al numero di dipendenti a tempo indeterminato che ai limiti economici.

SETTORI INTERESSATI

Congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.

Come precisato dall’Inps, sono utilizzatori che operano nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, solo le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi (si ricorda che tale codice deriva, dopo l’aggiornamento Istat 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”; gli utilizzatori operanti in tale settore devono aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività).
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese.

ECCEZIONE ALLA DISCIPLINA GENERALE 

Il Contratto di Prestazione Occasionale – per gli utilizzatori che operano nei settori di cui sopra – è disciplinato come segue:


a) il limite di spesa annuo da parte dell’utilizzatore è pari a 15.000 euro (e non solo 10.000);
b) tali utilizzatori posso ricorrere al contratto in esame se hanno alle loro dipendenze fino a un massimo di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non solo 10, come di regola).


PRINCIPI GENERALI INVARIATI 

Restano, invece, validi alcuni principi generali:

  • Per il divieto sempre e comunque di ricorrere al Contratto di Prestazione Occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; 
  • per le modalità di computo della media occupazionale; 
  • ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo in capo a ciascun utilizzatore (con riguardo alla totalità dei prestatori) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo se si tratta di questi prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  •  per quanto concerne i limiti di compenso percepibili da parte del prestatore dal medesimo utilizzatore (2.500 euro nell’anno civile), o da tutti gli utilizzatori a favore dei quali egli presta la propria opera (5.000 euro).