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Termini di invio e ravvedimento operoso anno 2023

Entro il prossimo 31 ottobre, i sostituti d’imposta (quindi tutti i datori di lavoro che siano società, ditte individuali o liberi professionisti) che nell’anno 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e versato contributi previdenziali e assistenziali all’INPS, all’INPDAP, e/o premi assicurativi all’INAIL devono presentare un’apposita dichiarazione: il Modello 770/2023 all’Agenzia delle Entrate. 

Con il Mod. 770, infatti, i sostituti d’imposta comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. 

In sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, è altresì consentita la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, di eventuali violazioni commesse nonché il pagamento delle ritenute alla fonte dovute per l’anno 2022 in modo da poter regolarizzare e chiudere l’anno.

Nella tabella di seguito riportata si riepilogano, in relazione a ciascuna violazione, i termini per effettuare la relativa regolarizzazione nonché la misura delle sanzioni previste.

L’invio del Mod. 770, unitamente alla trasmissione delle Certificazioni Uniche, consente ai sostituti d’imposta di adempiere all’obbligo dichiarativo a loro carico.


VIOLAZIONE

SANZIONE
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro 30 giorni
Entro 90 giorni
Entro un anno (31.10.2023)Entro due anni (31.10.2024)Oltre due anni (oltre 31.10.2024)

OMESSO/insufficiente VERSAMENTORITENUTE relative al 2021
15% dell’importo non versato per ritardi non superiori a 90 giorni1,5%* (1/10)1,6667% (1/9)


30% dell’importo non versato3,75% (1/8)4,2857% (1/7)5% (1/6)
OMESSA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE20% dell’ammontare non trattenuto2,2222% (1/9)2,5% (1/8)2,8571% (1/7)3,3333% (1/6)
ERRORI MERAMENTE FORMALIOmissioni o errori che non pregiudicano l’at- tività di controllo e non incidono sulla determi- nazione della base im- ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

Nessuna sanzione se regolarizzazione prima dell’inizio dell’attività di controllo















VIOLAZIONI FORMALIOmissioni o errori che pregiudicano l’attività di controllo ma non in- cidono sulla determi- nazione della base im- ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (es. omessa/ inesatta indicazione dei dati del sostituto d’im- posta)



Da € 500 a € 4.000








1/9 del minimo (€ 55,56)




1/8 del minimo (€ 62,50)




1/7 del minimo (€ 71,43)




1/6 del minimo (€ 83,33)
Entro 90 giorni(29.01.2024)Entro un anno (31.10.2024)Entro due anni (31.10.2025)Oltre due anni (oltre 31.10.2025)
VIOLAZIONI SOSTAN- ZIALI – RITENUTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE (**)Mancata indicazio- ne in dichiarazione delle somme erogate e mancato versamento di ritenuteDal 90% al 180% delle ritenute non versate e non dichiarate con un minimo di € 250+€ 50 per ogni percipiente non dichiarato
1/9 del minimo (€ 55,56) +4,2857%dell’importo non versato+€ 5,561/8 del minimo (11,25%)+€ 6,251/7 del minimo (12,8571%)+€ 7,141/6 del minimo (15%)+€ 8,33
VIOLAZIONI SO- STANZIALI – RITENUTE INTERAMENTE VERSATE E SOMME NON DICHIA-RATE (***)Mancata indicazione in dichiarazione delle somme erogate ma ritenute interamente versateDa € 250 a € 2.000+€ 50 per ogni percipiente non dichiarato
1/9 del minimo (€ 27,78)+€ 5,561/8 del minimo (€ 31,25)+€ 6,251/7 del minimo (€ 35,71)+€ 7,141/6 del minimo (€ 41,67)+€ 8,33
TARDIVA PRESENTA- ZIONE DELLA DICHIA- RAZIONERITENUTE INTERAMEN- TE VERSATE
Da € 250 a € 2.000


1/10 del minimo (€ 25,00)



TARDIVA PRESENTA- ZIONE DELLA DICHIA- RAZIONERITENUTE NON VERSA-TE (****)Da € 250 a € 2.0001/10 del minimo (€ 25,00)
30% dell’importo non versato4,2857% (1/7)5% (1/6)
(*)  0,1% giornaliero, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla violazione.(**)  1/5 del minimo pari al 90% (18%) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione + €10,00 per ogni percipiente non dichiarato.(***) 1/5 del minimo pari a € 250 (€ 50) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione + €10,00 per ogni percipiente non dichiarato.(****) 1/5 del minimo pari al 30% (6%) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.