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Incentivo occupazione NEET23

Il decreto lavoro 2023 prevede un incentivo per le assunzioni NEET (Not Education, Employment or Training) effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato professionalizzante.  

COME SI EFFETTUA LA RICHIESTA

La domanda viene effettuata attraverso procedura telematica all’INPS, una volta ricevuto il riscontro positivo dall’INPS sulla disponibilità delle risorse, l’azienda entro  un termine tassativo di sette giorni deve provvedere all’assunzione della risorsa e a darne comunicazione all’INPS pena decadenza del beneficio.

AZIENDE BENEFICIARIE

L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA IL BENEFICIO

L’incentivo all’assunzione potrà essere erogato per i lavoratori che al momento dell’assunzione presentino congiuntamente i   seguenti requisiti:

  • non aver compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorare e non essere inseriti in corsi di studi o di formazione;
  • essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (in attuazione dell’iniziativa europea “Garanzia Giovani”).

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando in aggiunta ai suddetti requisiti ricorra una delle seguenti condizioni:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ovvero non abbia svolto attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi o attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8174 euro o attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito lordo superiore a 5.500 euro)
  • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e di non aver avuto alcun impiego regolarmente retribuito;
  • donne assunte in professioni/settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media definita annualmente con decreto ministeriale.

ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo NEET 2023 spetta per una durata massima di 12 mesi ed è pari:

  • al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; 
  • al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di cumulo con altra misura. (vedi compatibilità con altri incentivi)

L’incentivo non spetta nel caso di:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro intermittente e prestazioni occasionali;
  • apprendistato di primo livello;
  • apprendistato di alta formazione e di specializzazione;
  • le trasformazioni di contratti a tempo determinato.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (Uniemens) e deve essere fruito, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e comunque entro il 28 febbraio 2025.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

L’incentivo NEET 2023 pari al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali è espressamente cumulabile con: 

 -l’incentivo per l’occupazione giovanile under 36,

– regime contributivo applicabile all’apprendistato professionalizzante,

– con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’incentivo non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore venga occupato in Paesi extra-comunitari non convenzionati, nei quali si applicano delle retribuzioni convenzionali.

CONDIZIONI AZIENDALI

L’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto dei principi genali in materia di incentivi all’occupazione;
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno;
  • Non spetta al datore di lavoro che ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea;
  • Non spetta se si tratta di un’impresa in difficoltà.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.