CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 ESTESA AI LAVORATORI IN FORZA IL 4 GENNAIO

La decisione dell’INPS, dietro conforme parere ministeriale, evita che molti lavoratori possano essere esclusi dagli ammortizzatori sociali

Anche i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza sanitaria previsti dall’art. 1 commi da 299 a 305 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Questo è il chiarimento di maggior rilievo fornito dall’INPS con la circolare n. 28, attraverso la quale sono state riepilogate le novità apportate dalla legge di bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito.

L’art. 1 comma 300 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere la CIGO, l’assegno ordinario ovvero la CIG in deroga (di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 convertito) per una durata massima di 12 settimane. Rispetto alle precedenti normative, la legge di bilancio 2021 differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare le citate 12 settimane, ovverosia: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti CIGO; nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per l’assegno ordinario e la CIG in deroga.

L’accesso ai predetti trattamenti è consentito anche ai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale COVID-19.

Inoltre, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19 nei suddetti periodi. Di conseguenza, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dal comma 300.

Con riferimento alla CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli), l’art. 1 comma 304 prevede la possibilità di richiedere ulteriori 90 giorni all’interno dell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in deroga al requisito dell’anzianità lavorativa di 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione. Sul punto, l’Istituto conferma la possibilità di presentare richiesta di accesso ai nuovi trattamenti, utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”, anche se non sono state presentate precedenti domande con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Come accennato in premessa, la novità di maggior rilievo riguarda i lavoratori che possono accedere ai suddetti trattamenti. L’art. 1 comma 305 della L. 178/2020 prevede, infatti, che i benefici di cui ai commi da 299 a 314 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza il 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021). Tale previsione era stata confermata anche dallo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 406.

Tuttavia, tenuto conto che in alcuni settori (come ad esempio quello agricolo) le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente e considerata la collocazione temporale dei primi tre giorni dell’anno 2021 (ovverosia 1° gennaio festivo, 2 e 3 gennaio sabato e domenica), l’INPS precisa che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 è consentito ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021 (primo giorno lavorativo dell’anno). Tale decisione, presa dall’Istituto dietro parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, permette di evitare che molti lavoratori possano essere esclusi dai trattamenti di integrazione salariale.

Roma 08/03/2021