Sgravio contributivo assunzioni under 36: le regole di fruizione per il 2022-2023
Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE, arrivano dall’INPS, con la circolare n. 57 del 2023, le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglia applicare lo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Le indicazioni riportate nel documento di prassi riguardano le denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e PosAgri.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:
– 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022;
– 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La Commissione UE con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
| N.B. Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. |
Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
– le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
| N.B. Non rientra nell’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, nonché l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato |
Al riguardo l’INPS specifica che:
– con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
– nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
– la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nel 2023. Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021.
SCHEDA SINTETICA SGRAVIO UNDER 36
Tipologia di lavoratori
| Giovani under 36 (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto odella trasformazione) che non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimoo con altro datore di lavoro.TIPOLOGIA LAVORATORI: |
Tipologia contrattuale
| In caso di assunzioni a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a tempoindeterminato.TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA: |
Agevolazione prevista
| Riduzione del 100% dei contributi Inps c/datore di lavoro;Max 8.000 € annui per il 2023 poi 6.000 €. |
Durata:
36 Mesi48 Mesi per datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicatanelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. |
Condizioni di spettanza
| L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedentil’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali pergiustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadraticon la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Tale esonero non si applica nei casi diprosecuzione dei contratti di apprendistato o di periodi di alternanza scuola-lavoro. Necessario mantenimento DURC regolare ed il rispetto del CCNL applicato (sgravio c.d. selettivo).Rif. Circoalre INPS n° 57/2023 |
Sgravio contributivo donne svantaggiate: le regole di fruizione per il 2022-2023
Il 23 giugno è stata pubblicata la circolare INPS 58/2023 contenente le istruzioni per l’esonero contributivo relativo alle assunzioni di donne svantaggiate. La misura istituita dalla Legge 92 1012, con aliquota al 50 % , poi innalzata al 100 % dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. L’istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ( sulla base del Temporary framework per l’emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 solo ora ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ”Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
L’Ente previdenziale precisa in primo luogo che per l’incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato 92-2012 del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell’agevolazione.
Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie:
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell’agricoltura e i seguenti enti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore finanziario
- del lavoro domestici e
- soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia
Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie
- di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.
Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate
Lo sgravio si applica:
- 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi nelle assunzioni a termine
- 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.
Purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:
– 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022;
– 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La Commissione UE con la decisione C(2023) 4061 finale del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
SCHEDA SINTETICA DONNE SVANTAGGIATE:
| TIPOLOGIA LAVORATORI: |
| Donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o impiegate in una professioneo settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere superiore al 25%.Donne di età pari o superiore a 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi. |
| TIPOLOGIE CONTRATTUALI |
| In caso di assunzioni a tempo determinato (minimo 1 anno).In caso di assunzioni a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a tempoindeterminato di un precedente contratto a tempo determinato con la stessa agevolazione la stessaè prorogata fino ad un massimo di 18 mesi. |
| AGEVOLAZIONE PREVISTA |
| Riduzione del 100% dei contributi Inps c/datore di lavoro (esclusi premi Inail);Max 8.000 € annui per il 2023 poi 6.000 €. |
IPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA:
| DURATA |
| 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 18 mesi complessivi. |
AGEVOLAZIONE PREVISTA:
| ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA |
| REGIME DE MINIMIS:È richiesto che l’assunzione o la trasformazione garantisca un incremento occupazionale nettocalcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese eil numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.Necessario mantenimento DURC regolare ed il rispetto del CCNL applicato (sgravio c.d. selettivo).Rif. Circolare INPS n° 58/2023 |
ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ:
| STIMA RISPARMIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE | |
| Periodo dal | 01/01/23 |
| Periodo al | 31/12/23 |
| CCNL | TERZIARIO – CONFCOMMERCIO |
| Qualifica | impiegato |
| Livello | 4 |
| Part – Time | 100% |
INFOGRAFICA SUL RISPARMIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36
| Elementi retributivi | Calcolo ordinario | Calcolo con sgravio | |
| RAL | € 19.695,00 | € 19.695,00 | |
| Ratei ferie e permessi | € 1.640,58 | € 1.640,58 | |
| Ratei mensilità aggiuntive | € 1.640,58 | € 1640,58 | |
| Contributi INPS / Datore | € 6658,50 | 0 | |
| TFR | 1458,9 | 1458,9 | |
| Totale costo annuo | 31.093,56 | 24.435,06 | |
| RISPARMIO ANNO 2023 | 21,41% | ||
