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Opzione Donna: La Circolare INPS Su Requisiti E Modalità Di Accesso 

L’Istituto di previdenza illustra le novità sul trattamento pensionistico agevolato, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Circolare n. 25/2023)

Con la Circolare 6 marzo 2023, n. 25 (testo in calce), condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle recenti modifiche in tema di pensione anticipata per le lavoratrici (cosiddetta “opzione donna”).

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) ha infatti sensibilmente modificato l’articolo 16 del Decreto Legge n. 4/2019, innovando la previgente disciplina di accesso al trattamento pensionistico agevolato.

Il tutto in un’ottica di favore per le lavoratrici che assistono persone con handicap grave e delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Ripercorrendo il testo normativo, la Circolare INPS chiarisce condizioni, requisiti e modalità di accesso.

1. “Opzione donna”: destinatari e requisiti

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un nuovo comma 1 bis all’art. 16 del D.L. n. 47/2019, ampliando la platea dei destinatari di “opzione donna” e includendovi le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022:

  • hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • hanno almeno 60 anni di età;
  • si trovano in una delle condizioni indicate nella norma.

Tre, dunque, i requisiti necessari da soddisfare congiuntamente per poter beneficiare dell’opzione in questione.

2. L’età anagrafica della lavoratrice

Quanto al requisito anagrafico, la norma chiarisce innanzitutto che non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e che l’età minima di 60 anni si riduce di un anno per figlio, fino ad un massimo di due anni.

La riduzione massima biennale si applica inoltre, a prescindere dal numero di figli e quindi anche in loro assenza, in favore delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Queste lavoratrici possono quindi accedere ad “opzione donna” con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2022.

3. Le condizioni di accesso

Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, per l’accesso ad “opzione donna” è necessario che la lavoratrice versi in una delle seguenti condizioni:

  1. assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o anche un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori, il coniuge o la parte dell’unione civile della persona con handicap grave hanno compiuto settant’anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;
  2. abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  3. sia stata licenziata o sia dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Le condizioni sopra indicate, chiarisce l’INPS, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

4. Le precisazioni dell’INPS

La Circolare INPS fornisce poi utili precisazioni in merito alle condizioni indicate ai punti a) e c) della norma.

Quanto all’assistenza a persona con handicap grave (punto a), l’INPS chiarisce ad esempio che il requisito della convivenza è valutato alla luce della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2010, dove si ritiene condizione sufficiente la residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nel solito appartamento.

I sei mesi di assistenza devono inoltre intendersi continuativi.

L’Istituto chiarisce inoltre che l’espressione “mancanti”, impiegata dalla norma, deve intendersi non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità, come ad esempio il divorzio, la separazione legale o l’abbandono di minori, la dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (si richiama in proposito la circolare n. 155/2010).

Quanto infine alla fattispecie di cui al punto c), la Circolare precisa che per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi sia attivo al momento della presentazione della domanda di pensione.

Per le lavoratrici licenziate occorre invece che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e quella di chiusura del tavolo e che queste non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il licenziamento.

5. La decorrenza del trattamento pensionistico

In punto di decorrenza del trattamento pensionistico, l’INPS precisa invece che le lavoratrici dipendenti e quelle autonome conseguono la pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafico – contributivi richiesti dalla norma, decorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se lavoratrici dipendenti;
  • diciotto mesi dalla predetta data, nel caso delle lavoratrici autonome.

Resta comunque ferma la decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2023 per le lavoratrici dipendenti e autonome, con pensione liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o forme sostitutive, mentre al 2 gennaio 2023 per le lavoratrici dipendenti con pensione liquidata a carico delle forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistico inizia invece a decorre, rispettivamente, dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

La Circolare ricorda che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico-contributivi entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

6. Le modalità di presentazione della domanda

L’ultima parte della Circolare fornisce indicazioni operative sulle modalità di presentazione della domanda di pensione agevolata.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Roma, 30 Marzo 2023