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ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE

• Ministero del Lavoro, Decreto Interministeriale 20 ottobre 2022

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, pubblicato sul sito istituzionale il 29 novembre 2022, riguardante l’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis, D.Lgs n. 198/2006 come  modificato dall’art. 4, Legge n. 162/2021.

Art. 5, Legge n. 162/2021 ha previsto:

a decorrere dall’anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, D.Lgs n. 198/2006 come modificato dall’art. 4 Legge n. 162/2021, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

NOVITÀ

Il Decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia, di attuazione della predetta disposizione, pubblicato sul sito istituzionale in data 29 novembre 2022, definisce criteri e modalità di concessione di tale esonero, per il quale sarà necessario presentare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni che dovranno essere rese disponibili a breve dal medesimo Istituto.

MISURA DELL’ESONERO

A decorrere dal 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere, è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è pari all’1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

CONDIZIONI DI ACCESSO

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata

  • al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 relative

   – alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle

              norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cui è subordinato il rilascio del DURC;

          – al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali,

laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei                        lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs n. 198/2006.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o degli intermediari abilitati di cui alla Legge n. 12/1979, inoltrano, in via telematica, apposita domanda all’INPS.

I termini e le modalità di presentazione della domanda verranno indicate dall’Istituto con

apposite istruzioni.

La domanda deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  •   la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • l’aliquota datoriale media stimata inerente al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione      dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, D.Lgs n. 198/2006;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle predette informazioni e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse stanziate (50 milioni di euro annui) risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio

riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

CONTROLLI E SANZIONI

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti sono rese disponibili per l’annualità successiva.