Il Decreto Aiuti-quater è legge: confermata l’esenzione dei fringe benefit fino a € 3.000

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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. Decreto Aiuti-Quater), contenente un pacchetto di “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”.

Di particolare interesse risulta essere l’aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a € 3.000 .

In particolare, esclusivamente per l’anno 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da € 258,23 a € 3.000 (non più € 600 come previsto dal Decreto Aiuti-bis).

Il citato articolo 12 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

Al riguardo, ai fini della corretta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di € 3.000  per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 35/2022 – ha chiarito che:

  • le spese o i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, debba acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di € 3.000  complessivi ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
  • il datore di lavoro debba acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Ciò al fine di evitare che il lavoratore possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.

In caso di superamento del nuovo limite di esenzione di € 3.000 – per effetto della somma dei valori di tutti i fringe benefits riconosciuti al singolo lavoratore nel 2022 – il valore erogato concorrerà interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.

Pertanto, in considerazione della nuova soglia di esenzione, con la busta paga del mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione alle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno nei confronti dei lavoratori beneficiari di fringe benefits aziendali.

Ciò, ad esempio, potrà riguardare i lavoratori assegnatari di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo. In tal caso, infatti, il valore convenzionale del benefit autovettura – determinato dalle tabelle Aci per l’anno 2022 – potrebbe risultare inferiore alla nuova soglia di esenzione di € 3.000 determinando un conguaglio fiscale e previdenziale a credito per il lavoratore (in assenza di altri benefits concessi nell’anno).

I datori di lavoro, inoltre, potrebbero attuare nuove iniziative di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, ma l’erogazione dovrà avvenire entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

Si rammenta, infine, che ai € 3.000 di fringe benefit esenti possono essere aggiunti gli ulteriori € 200  del c.d. Buono carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, il datore di lavoro dovrà prevedere una voce paga ad hoc per l’erogazione del buono.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Roma, 22 novembre 2022