Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo – Messaggio n° 3473 del 23 settembre 2022

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Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

 Con l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero, a decorrere dal 1° luglio 2022, da euro 100,00 a euro 120,00.

Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero pari a euro 120,00.

 Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Roma, 15 novembre 2022