1) ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Si informano i signori clienti che a partire dal 1° gennaio 2022 sarà possibile fare richiesta per l’Assegno unico e universale, misura introdotta con il DLgs. attuativo dell’art. 2 della L. 1° aprile 2021 n. 46 che sostituirà gradualmente gli strumenti elencati nell’art. 3 della L. 46/2021, tra i quali:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • il bonus bebè;
  • il premio alla nascita;
  • gli assegni per il nucleo familiare.

Si precisa che fino a quando l’assegno non sarà pienamente operativo continuerà ad essere erogato l’assegno temporaneo per figli minori (c.d. “assegno ponte”) di cui al DL 79/2021.

In considerazione dell’introduzione di questa novità, si consiglia di preparare anticipatamente la documentazione necessaria per l’inoltro delle richieste, tenendo conto di quanto segue.

Funzionamento dell’Assegno Unico e Universale

A poter usufruire dell’Assegno Unico saranno i lavoratori dipendenti ed autonomi con figli a carico che rispondano ai seguenti requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di un qualsiasi Stato membro Ue, o, in alternativa, essere familiare di un cittadino Ue, o ancora essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o, per i cittadini non europei, essere in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con il proprio nucleo familiare in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

E’ possibile  richiedere l’assegno unico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età del figlio e, in caso di maggiore età, con un importo ridotto, quando il soggetto risulti iscritto ad un percorso di formazione scolastica o professionale, o ad un corso di laurea, o stia svolgendo un tirocinio o altra attività lavorativa per un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro e, in ogni caso, solo se disoccupato regolarmente iscritto presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.

L’importo erogato differisce in base all’ISEE, potendo arrivare fino ad un massimo di 175 euro (85 per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni) per chi abbia un ISEE fino a 15.000 euro, per poter scendere fino a 50 euro mensili (25 per i maggiorenni) per ISEE oltre i 40.000.

Sono inoltre previste delle ipotesi di maggiorazioni laddove l’assegno sia corrisposto in favore di madri minori di 21 anni, o di genitori con figli disabili, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni. Anche in caso di figli successivi al secondo, l’importo è maggiorato.

Quando presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata all’INPS a partire dal 1° gennaio 2022, con decorrenza dell’erogazione da marzo 2022 fino a febbraio 2023.

Se la richiesta verrà presentata entro giugno 2022 si potrà godere degli arretrati, mentre oltre tale periodo si perderà tale diritto.

Presentazione dell’ISEE e documentazione necessaria

Condizione essenziale per l’ottenimento dell’Assegno Unico è la presentazione del modello ISEE, in quanto occorre un indicatore della situazione reddituale del proprio nucleo familiare.

L’ISEE si può richiedere direttamente all’INPS, o presso un qualsiasi CAF, o ancora si può compilare autonomamente tramite un modello precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

Ma veniamo ora alla documentazione necessaria ai fini della richiesta della certificazione ISEE.

Il dichiarante per richiedere il proprio ISEE dovrà fornire:

  • Codice Fiscale e Documento di identità
  • Codice Fiscale degli altri componenti del nucleo familiare
  • eventuale copia del contratto di locazione

Per quanto concerne la situazione reddituale occorre altresì presentare:

  • modello 730 e/o modello Redditi e modello CU
  • altre certificazioni reddituali attestanti ad esempio compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, borse e/o assegni di studio
  • certificazione IRAP per gli agricoli.

 Si precisa che per il calcolo della DSU è necessario prendere come riferimento i dati di due anni prima.

Infine, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare saranno necessari:

  • saldo contabile dei depositi bancari e postali;
  • estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31 dicembre 2020;
  • azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
  • tipologia e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell’istituto bancario, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali;
  • dati patrimonio immobiliare risultanti da visura catastale;
  • patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato;
  • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell’immobili detenuti all’estero;
  • atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali);
  • certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
  • targa o estremi di registrazione al P.R.A. di autoveicoli o motoveicoli di proprietà con cilindrata pari o superiore a 500 cc;
  • targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto.

2) RIAPERTURA TERMINI CIG

Si informano i signori clienti che il D.L. 21/10/2021 n.146 è stato oggetto di modifica per quanto riguarda i termini di presentazione della Cassa integrazione straordinaria legata all’emergenza Covid-19 e che entro il termine perentorio del 20 dicembre detto decreto verrà convertito in legge.

L’art 11.b-bis infatti dispone che “i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 sono differiti al 31 dicembre 2021.”

Ciò premesso, si consiglia agli intermediari e ai datori di lavoro di procedere alla presentazione di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria prima della data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 146/2021. per non perdere la possibilità di usufruire della validità prescritta delle domande inviate prima del termine di cui sopra.

Per le domande respinte per il solo motivo della scadenza dei termini pertanto è da ritenersi che non sia necessario procedere all’inoltro di una nuova istanza se le domande sono state inviate entro il termine di conversione della legge n. 146.

La proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo di tutte le domande di integrazione salariale, già scadute tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021 renderà pertanto possibile l’invio di nuove istanze all’Inps nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e l’ultimo giorno dell’anno.

La nostra Società resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Roma, 07/12/2021