DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il decreto Sostegni bis prevede un’ulteriore “revisione” del divieto di licenziamento imposto per il contenimento dell’occupazione nella attuale situazione emergenziale

Il decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021) ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che precludeva anche la possibilità per le parti di attivare (o proseguire) la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di programmato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il divieto è dunque stato prorogato di pari passo con gli ammortizzatori sociali Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) che sono stati istituiti dal 23 febbraio 2020 e via via prorogati dalla normativa emergenziale.

Il divieto di licenziamento proibisce di:

  • avviare procedure di licenziamento collettivo;
  • recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”.

Termini precedentemente in vigore

Già il precedente decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69) aveva agganciato la durata del divieto di licenziamento alla fruizione ipotetica degli ammortizzatori Covid, differenziando la configurazione del blocco tra aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria e coloro i quali utilizzano la Cassa integrazione in deroga o l’Assegno ordinario.

Era stato dunque introdotto un doppio binario di vigenza del divieto, introducendo per l’anno in corso i seguenti termini:

  • il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale.

Disposizioni aggiornate dal DL Sostegni-bis

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

Le imprese che fino a ieri potevano fruire della cassa integrazione per COVID-19 solo fino al 30 giugno 2021, data in cui scadeva anche il divieto di licenziamento, l’art. 40 del DL 73/2021 introduce due nuove disposizioni in tema di cassa integrazione senza contributo addizionale.

Una, contenuta nel comma 1 dell’art. 40, è riservata alle imprese che nel primo semestre del 2021 abbiano perso almeno la metà del fatturato rispetto a quello del primo semestre 2019 e prevede la possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2021, previo accordo sindacale, a una cassa integrazione straordinaria per 26 settimane, alternativa rispetto agli ammortizzatori sociali di cui al DLgs. 148/2015, senza addizionali a carico del datore di lavoro e il cui periodo non si computa nei limiti di durata massima previsti dall’art. 4 del DLgs. 148/2015.

L’altra disposizione, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, riguarda invece tutte le imprese, a prescindere dal fatto che abbiano subito un calo di fatturato, e consente di accedere fino al 31 dicembre 2021 alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui al DLgs. 148/2015 senza dover pagare il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del medesimo decreto.

Il comma 4 dell’art. 40 del DL 73/2021 proroga il divieto di licenziamento per motivi economici alle imprese che utilizzino gli ammortizzatori sociali senza oneri di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2021 e per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito, per cui dopo il 30 giugno il divieto vale solo per i periodi in relazione ai quali si fruisce della cassa integrazione senza oneri, mentre se non viene fatta richiesta di tale strumento o se il suo utilizzo cessa prima della fine dell’anno il datore di lavoro potrà procedere con licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo.

Fattispecie in deroga

Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Deroga per gli appalti

Per espressa previsione legislativa, costituisce eccezione l’ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta dunque legittima l’ipotesi per cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto. La ratio della norma è dunque sempre quella di preservare il posto di lavoro.

Fattispecie di licenziamento sempre consentite

Dalle norme emergenziali che si sono susseguite negli ultimi 15 mesi, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Conseguenze in caso di licenziamento illegittimo

I licenziamenti intimati in violazione del divieto imposto dalla disciplina Covid-19 sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione.

Il risarcimento del danno è rappresentato da un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, che in ogni caso non può essere inferiore alle cinque mensilità. Dall’importo deve essere dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative da parte del dipendente interessato.

Il lavoratore ha, comunque, la possibilità di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Sintesi licenziamento in fase di emergenza Covid-19

Ipotesi di licenziamento Ammesso
Per tipologia di licenziamento
Giustificato motivo oggettivo NO fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro; fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD, FSBA; fino al 31 dicembre per aziende richiedenti CIGO straordinaria.
Giusta causa o giustificato motivo soggettivo SI
Cambio appalto SI
Licenziamento collettivo NO fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro; fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD, FSBA; fino al 31 dicembre per CIGO.
Per condizioni soggettive del lavoratore
Superamento del periodo di comporto SI
Interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo SI  
Recesso da apprendistato al termine del periodo formativo SI
Lavoratori domestici SI
Revoca ad nutum di incarico al dirigente SI
Raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia SI
Nel periodo di prova SI
Per condizioni aziendali
Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa SI
Messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività SI
Stipula di un accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro SI
Fallimento SI

Roma 03/06/2021