Lavoratori autonomi dello spettacolo – l’indennità di disoccupazione ALAS

Per i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano gli stessi a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo. Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il C.S.C. 7.07.11 con codice ATECO 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, possono utilizzare direttamente le denunce online Uniemens (con un percorsosemplificato) ed effettuare il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

I datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al richiamato decreto interministeriale, sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS, nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero. La misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è così determinata: – per la generalità dei lavoratori autonomi, nella misura dell’1,06% dell’imponibile contributivo; – per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11), nonchè per i committenti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni(CSC 1.18.10), non trovando applicazione le riduzioni citate, nella misura del 2,00% dell’imponibile contributivo.

La nostra società è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 09/06/2022