INDENNITÀ DECRETO SOSTEGNI E NASPI, NUOVA CIRCOLARE INPS

Con la circolare n. 65 del 19/04/2021 l’INPS fornisce istruzioni in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. decreto Sostegni, a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità del decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la circolare reca le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

Il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 o decreto Sostegni ha previsto, a favore dei soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2020, l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro. In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata indennità una tantum sono:

  • i lavoratori stagionali 
  • i lavoratori dello spettacolo.
  • i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti a queste categorie, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità del decreto Sostegni, ma bensì verrà erogata dall’INPS automaticamente e secondo le modalità con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis D.L. n. 137 del 2020 c.d. Decreto Ristori.

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione. Per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e il 19 aprile 2021 respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione aggiuntiva.

Roma 29/04/2021