ESENZIONE FINO A 200 EURO PER I BUONI CARBURANTE

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto Ucraina(D.L. n. 21/2022), viene prevista la possibilità (art. 2), per le aziende private e solo per l’anno 2022, di erogare 200 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni carburante. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno, altresì, a formare reddito ai fini contributivi.

Il valore dei 200 euro è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro), l’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l’utilizzo di un’unica voce paga. L’agevolazione riguarda tutti i soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente. I buoni carburante sono erogati dall’azienda su base volontaria. Non viene fatta alcuna specifica se il datore di lavoro, una volta scelto di erogare i buoni, debba farlo per tutti i dipendenti ovvero possa scegliere a chi corrisponderli e se possa differenziarne l’importo a secondo del percettore (es. buono carburante del valore di 200 euro per i lavoratori a tempo indeterminato e di 100 euro per i lavoratori a termine). Si ritiene consigliabile attribuire i buoni carburante se non alla generalità dei lavoratori almeno a categorie omogenee. L’erogazione buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 ma il lavoratore potrà utilizzarli anche successivamente.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 08/04/2022