OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

SOGGETTI INTERESSATI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: – dati del committente e del prestatore; – luogo della prestazione; – sintetica descrizione dell’attività; – data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Chi non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale:

– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;

– le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

– il rapporto con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;

– le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;

– le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;

– gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;

– i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

– i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

NUOVA APPLICAZIONE

Con Notizia del 24 marzo 2022, il Ministero del Lavoro comunica che, in relazione alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del DL n. 146/2021, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali è rappresentata dall’avvio della procedura telematica di comunicazione, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l’attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

– l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;

– l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

– il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

– l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

– la corresponsione di un corrispettivo.

Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

PROCEDURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

– codice fiscale o partita iva;

– denominazione;

– sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

– codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);

– dati anagrafici;

– cittadinanza;

– estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

– domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

– data di inizio;

– durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

– descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;

– compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);

– sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

– dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

– la data di trasmissione della comunicazione;

– il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Periodo transitorio

La nota INL n. 573 del 2022 ha previsto altresì un periodo transitorio, valido fino al 30 aprile 2022 in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio

– compenso previsto.

La nostra società è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 31/03/2022