L’approvazione del Ddl lavoro, avvenuta al senato l’11 dicembre 2024, introduce importanti novità in materia di lavoro. Il provvedimento, che si compone di 33 articoli, punta a semplificare numerosi adempimenti burocratici prevedendo meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. In tema di somministrazione del lavoro vengono rimossi i limiti temporali e le percentuali di impiego per il ricorso a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Di seguito riportiamo alcune delle principali novità:
Dimissioni
Il legislatore ritocca l’istituto delle dimissioni (per fatti concludenti) e viene stabilito che, se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in assenza di previsione contrattuale oltre il termine di 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità ed il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In aggiunta, si introducono la modalità telematica ed i collegamenti audiovisivi anche per tutte le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.
Smart working
Riguardo lo smart working si conferma che la comunicazione del datore, da trasmettere in via telematica al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo. Confermato anche un emendamento sul cosiddetto contratto ibrido a causa mista, che permette di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Modifiche anche a lavoro stagionale, apprendistato e Cig
Nel lavoro stagionale, attraverso un’interpretazione autentica oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fare fronte alle intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl. Inoltre, sarà possibile lavorare sempre durante la cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non avrà diritto al relativo trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Tra le ulteriori novità, la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
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