Entro il 31 ottobre 2025, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il Modello 770/2025, contenente le informazioni relative alle ritenute effettuate su:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati,
  • redditi da lavoro autonomo, provvigioni e altri compensi;
  • pagamenti connessi a bonifici disposti per:
    • interventi di recupero del patrimonio edilizio,
    • interventi di risparmio energetico;
  • canoni relativi a locazioni brevi, indicati nella Certificazione Unica 2025;
  • dividendi, utili da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria;
  • somme liquidate a seguito di:
    • pignoramento presso terzi,
    • indennità di esproprio,
    • cessioni volontarie nell’ambito di procedimenti espropriativi,
    • acquisizioni coattive derivanti da occupazioni d’urgenza;
  • versamenti eseguiti dai sostituti d’imposta;
  • compensazioni effettuate e crediti d’imposta utilizzati.

Di seguito, dopo una panoramica delle opzioni disponibili per la compilazione e la trasmissione dei dati, vengono analizzate le novità introdotte quest’anno e le principali conferme, con particolare attenzione ai Quadri ST, SV e SX.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

Le informazioni sulla scelta di predisposizione e invio dei dati del Mod. 770 vanno inserite nella sezione “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio.

Dal punto di vista strutturale, la sezione si articola in due parti:

  • “Quadri compilati e ritenute operate”, da utilizzare per indicare i prospetti inclusi nella dichiarazione, mediante la selezione della relativa casella;
  • “Gestione separata”, da compilare qualora il sostituto intenda trasmettere in modo distinto i flussi relativi al Mod. 770/2025.

All’interno della sezione è inoltre presente il campo “Tipologia invio”, che deve essere obbligatoriamente compilato per specificare la modalità di trasmissione adottata. In particolare, occorre indicare:

  • il codice “1”, se il sostituto decide di trasmettere un unico flusso contenente i dati relativi alle diverse tipologie reddituali gestite nel Mod. 770/2025 (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, locazioni brevi e redditi diversi);
  • il codice “2”, nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati riferiti ai redditi sopra elencati. In tale situazione, sarà obbligatoria anche la compilazione della sezione “Gestione separata”.

La sottosezione “Quadri compilati e ritenute operate”

va utilizzata per indicare:

  • i quadri che costituiscono la dichiarazione, selezionando le apposite caselle;
  • le caselle corrispondenti alle ritenute effettuate, scegliendo il flusso che si intende trasmettere con il Mod. 770/2025:
    • “Dipendente”, se sono state effettuate ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati;
    • “Autonomo”, se sono state effettuate ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • “Capitale”, se sono state effettuate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, incluse quelle relative a bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, già presenti nel Quadro SY, Sezione III;
    • “Locazioni brevi”, se sono state effettuate ritenute sui canoni da locazioni brevi, riportati nella Certificazione Unica 2025;
    • “Altre ritenute”, se sono state effettuate ritenute su somme corrisposte in seguito a pignoramento presso terzi, a titolo di indennità di esproprio, su importi percepiti per cessioni volontarie nell’ambito di procedimenti espropriativi o comunque dovute per acquisizioni coattive derivanti da occupazioni d’urgenza.

La casella “Incaricato in gestione separata”, infine, deve essere selezionata dall’intermediario abilitato nel caso in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso dell’assistenza di tale intermediario per la predisposizione della dichiarazione.

La sottosezione “Gestione separata

deve essere necessariamente compilata qualora il sostituto intenda trasmettere i dati in più flussi distinti e abbia quindi indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”. In tale ipotesi, il sostituto sarà tenuto a selezionare la casella relativa al flusso trasmesso all’interno della sottosezione “Quadri compilati e ritenute operate”.

Inoltre, è possibile optare per una delle seguenti modalità:

  • indicare il codice fiscale del soggetto incaricato della trasmissione separata del flusso o dei flussi relativi ad altre tipologie reddituali. In questo caso, sarà necessario selezionare in questa sezione la casella o le caselle riferite alle tipologie di reddito che saranno inviate da tale soggetto incaricato;
  • selezionare la casella “Sostituto”, nel caso in cui il sostituto decida di effettuare invii separati senza ricorrere a un soggetto terzo. Anche in questo caso, dovranno essere selezionate le caselle corrispondenti alle tipologie reddituali oggetto di trasmissione.

QUADRI ST E SV

Con riferimento al Quadro ST:

la Sezione I Erario è confermata;

nella Sezione II Addizionale regionale è stato eliminato il campo 13 “Codice Regione”;

Con riguardo al Quadro SV, non si rilevano novità nella struttura del rigo.

Ai fini della compilazione dei righi ST e SV, è confermata la regola di esposizione in forma aggregata dei dati di versamento che presentano identiche informazioni relativamente a:

  • data di versamento,
  • codice tributo,
  • note (campo 10),
  • periodo di riferimento.

A seguito della rimozione del campo 13 “Codice regione” nella Sezione II del Quadro ST, la regola di aggregazione da applicare per la presentazione dei dati relativi alle addizionali regionali è stata adeguata: analogamente a quanto previsto per la Sezione I del Quadro ST e per il Quadro SV, la presentazione dei dati deve avvenire mantenendo costanti il periodo di riferimento, le note (campo 10), il codice tributo e la data di versamento (mentre fino allo scorso anno, per la Sezione II, era richiesto anche il codice regione).

Anche le regole di compilazione dei campi da 1 “Periodo di riferimento” a 14 “Data di versamento” dei singoli righi ST e SV restano confermate rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne il campo 10 “Note”, si segnalano alcune novità relative ai codici che possono essere inseriti.

Nello specifico:

  • sono stati rimossi:
  • i codici numerici 1, 2 e 3, introdotti originariamente nel Mod. 770/2023 e poi riproposti nel Mod. 770/2024, utilizzati per segnalare ipotesi sospensive dei versamenti intervenute nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, rispetto alle quali il versamento doveva essere effettuato entro lo stesso periodo;
  • è stato eliminato il codice N, che negli anni precedenti indicava, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati relativi all’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale, del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni (Quadro ST Sezioni I e II), ovvero i dati relativi all’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale, del saldo e acconto addizionale comunale da 730 (Quadro SV), prelevati dal sostituto d’imposta a seguito del trasferimento di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto;
  • sono stati introdotti nuovi codici:
  • M, che segnala se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice da utilizzare nei Quadri ST Sezioni I e II e SV);
  • Q, che indica se il versamento riguarda errori nella determinazione della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari (codice da utilizzare esclusivamente nel Quadro ST Sezione I).

Sottosezione Sospensione

Nei Quadri ST e SV del Mod. 770/2025 è confermata la sottosezione “Sospensione” (campi 15 e 16 del rigo), la cui compilazione rimane riferita a ipotesi sospensive riconducibili a:

  • emergenza COVID,
  • federazioni sportive,
  • allevatori avicunicoli o suinicoli colpiti dalle restrizioni dovute a influenza aviaria e peste suina,
  • sostituti d’imposta con sede nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno sull’Isola di Ischia, danneggiati dagli eventi calamitosi avvenuti nel novembre 2022.

Rispetto all’anno precedente, sono stati eliminati i precedenti codici da 1 a 15, che identificavano le diverse fattispecie sospensive e che, fino al Mod. 770/2024, erano indicati nel campo 15 “Nota” dei righi ST e SV. I codici eliminati sono stati unificati nel nuovo codice unico 20, che segnala in modo generico che il sostituto d’imposta ha usufruito della sospensione dei versamenti per emergenza COVID, in qualità di federazione sportiva o per emergenze legate all’influenza aviaria o alla peste suina, e ha già indicato le somme sospese (eventualmente anche parzialmente versate) nei Mod. 770 relativi a periodi di imposta precedenti, utilizzando nel campo 15 del rigo ST e/o SV i codici specifici che identificavano la disposizione applicata (codici da 1 a 15).

Il nuovo codice unico 20 deve essere indicato a campo 15 “Nota” del rigo ST e/o SV del Mod. 770/2025 nel caso in cui a campo 16 del rigo ST e/o SV del Mod. 770/2024 sia presente un importo ancora sospeso (quindi da versare) alla data del 1° gennaio 2024.

Rimane fermo che la maggior parte delle sospensioni non dovrebbe più trovare riscontro nei Quadri ST e SV del Mod. 770/2025, poiché il piano di rateizzazione originariamente previsto dalle specifiche norme, se rispettato, risulterebbe concluso già nei precedenti periodi d’imposta.

In ogni caso, in presenza del codice 20 a campo 15 “Nota”, nei righi ST e SV possono essere compilati esclusivamente:

  • campo 7 “Importo versato”, con l’ammontare complessivo delle rate versate nel 2024, senza distinzione tra le diverse tipologie di sospensione;
  • campo 11 “Codice tributo”, con il codice tributo relativo alle ritenute sospese;
  • campo 16 “Importo sospeso”, con il totale degli importi dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025, in base a una o più disposizioni di sospensione.

Le istruzioni prevedono, con riferimento agli importi ancora sospesi alla data del 1° gennaio 2024, l’indicazione aggregata tramite il codice unico 20

  • a parità di codice tributo e
  • indipendentemente dalla specifica fattispecie sospensiva (quindi senza considerare il codice sospensione originario utilizzato nei precedenti Mod. 770),

delle rate (eventualmente) versate nel 2025 (da riportare a campo 7 del rigo) e degli importi ancora sospesi alla data del 1° gennaio 2025 (da indicare a campo 16 del rigo).

Un discorso a parte riguarda il codice sospensione 16, che continua a essere utilizzato, anche nel Mod. 770/2025, per indicare la sospensione del versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, situati sull’Isola di Ischia, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2022.

In presenza del codice 16 a campo 15 “Nota” del rigo ST e/o SV, le istruzioni stabiliscono che possano essere compilati esclusivamente:

  • campo 7 “Importo versato”, riportando l’ammontare delle rate versate nel 2024, in forma cumulativa per ciascun periodo di riferimento;
  • campo 11 “Codice tributo”, indicando il codice tributo delle ritenute oggetto di sospensione;
  • campo 16 “Importo sospeso”, riportando il totale degli importi ancora sospesi alla data del 1° gennaio 2025.

Casi di ravvedimento operoso

Per quanto concerne, infine, le ipotesi di ravvedimento operoso, restano invariate le consuete modalità di compilazione nei righi ST e SV. Di conseguenza:

  • il periodo di riferimento da riportare a campo 1 corrisponde al mese e anno in cui è sorto l’obbligo di effettuare il prelievo;
  • l’importo della ritenuta operata deve essere indicato a campo 2;
  • l’ammontare degli interessi va indicato separatamente a campo 8;
  • l’importo complessivamente versato (ritenuta più interessi) va riportato a campo 7;
  • la casella 9 deve essere barrata;
  • il codice tributo relativo alla ritenuta va inserito a campo 11;
  • la data del versamento va indicata a campo 14.

A tal proposito, si segnala che il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato, tra le altre cose, la disciplina sanzionatoria relativa agli omessi o tardivi versamenti delle ritenute, con effetto per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Le violazioni commesse prima di tale data restano disciplinate dal previgente regime sanzionatorio.

QUADRO SX

Per quanto riguarda il Quadro SX, si evidenzia l’introduzione, nel rigo SX1, della nuova colonna 7 “Indennità tredicesima mensilità”, nella quale deve essere riportato il credito maturato a seguito dell’indennità erogata insieme alla tredicesima mensilità, prevista dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 (cosiddetto bonus Natale). L’importo deve essere indicato al netto di eventuali somme recuperate al lavoratore, in quanto non spettanti.

La compensazione da parte del sostituto d’imposta del suddetto credito, effettuata tramite Mod. F24 con utilizzo del codice tributo 1703, è riportata nella successiva colonna 8 del medesimo rigo: anche in tal caso, l’importo deve essere esposto al netto di eventuali somme riversate.

Il rigo SX2 è confermato. In tale rigo sono indicati:

  • in colonna 1, gli importi dei crediti 730 rimborsati ai lavoratori;
  • in colonna 2, gli importi compensati dal sostituto d’imposta nel Mod. F24 (relativi a colonna 1).

A questo proposito, si ricorda che la corretta gestione dei crediti 730 richiede il relativo recupero tramite Mod. F24 nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso al dipendente, al fine di garantire che vengano utilizzate, per tale finalità, le stesse ritenute prese in considerazione per determinare l’ammontare del rimborso autorizzato.

Con riferimento al rigo SX3, le istruzioni, relativamente alla colonna 2 “Credito marittimi imbarcati e assimilati”, ne confermano la compilazione nei casi in cui si sia beneficiato del credito d’imposta in misura pari all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 457/1997, agevolazione estesa anche:

  • alle imprese che svolgono attività di pesca costiera,
  • a quelle operanti nella pesca in acque interne e lagunari, in base all’art. 2, comma 2, della Legge n. 203/2008.

Con riguardo alla compilazione della colonna 2 del rigo SX3, le istruzioni precisano quali soggetti siano altresì tenuti a compilare il rigo SX48 “Aiuti di Stato”: tale obbligo riguarda esclusivamente le imprese armatrici, residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia, che impiegano navi iscritte nei registri di Stati membri dell’Unione europea o dello SEE e che fruiscono del credito d’imposta per marittimi imbarcati e assimilati nella misura del 100%.

In merito al rigo SX48, viene inoltre chiarito che non sono tenute alla compilazione le imprese che svolgono attività di pesca costiera, così come quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Da ultimo, si segnala la rimozione, all’interno della Sezione “Riepilogo altri crediti”, dei righi SX35 e SX36, nei quali, fino allo scorso anno, venivano riportati, rispettivamente:

  • il credito relativo alle ritenute di cui all’art. 25, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, restituite ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 143 del 30 maggio 2005 (canoni);
  • il credito riferito alle ritenute di cui all’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, restituite in base all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi).

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