OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Gentile cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di informare che in data 16 febbraio 2022 è stato
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 22 gennaio 2022 in attuazione della
disposizione di cui all‘art 66 comma 4 del DL 73/2021 (DL SOSTEGNI BIS), con cui si
riconosce ai lavoratori autonomi dello spettacolo la copertura assicurativa INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A tal proposito il ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative per la liquidazione
dei premi assicurativi in favore di questi lavoratori.

Soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo
Sono tenuti ad assicurarsi presso l’Istituto i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e hanno pertanto l’obbligo di versare all’INAIL il relativo premio
assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Premio assicurativo
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori
autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo segue il tasso di rischio
corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore (art. 41 DPR 1124/65).

Retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e per la liquidazione dell’indennità
La retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo è composta dall’ammontare
dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento,
nel rispetto del limite minimo di
retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale.

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione in sede di prima liquidazione
Per la prima applicazione dell’obbligo assicurativo valgono le seguenti regole:

  • i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’INAIL e
    che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo,
    presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla
    data di pubblicazione del Decreto in commento, indicando nella denuncia i compensi
    che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;
  • i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano, alla
    data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella
    medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante
    dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano
    la denuncia di variazione, con apertura della voce di rischio, con l’apposito servizio
    online del Decreto in commento, indicando nella denuncia i compensi che presumono
    di corrispondere nel 2022 e nel 2023;
  • i soggetti assicuranti che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori
    autonomi dello spettacolo e che, alla medesima data, sono titolari di codice ditta e
    posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da
    applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con
    l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni,
    da presentare entro il 28 febbraio 2023 i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi
    nel 2022 e quelli presunti per il 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 (e
    presunte per il 2023) ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima
    voce di tariffa.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 18/02/2022