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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una rilevante modifica al sistema di accesso alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato, sostituendo il precedente meccanismo fondato sul conferimento tacito del TFR con un nuovo sistema di adesione automatica.

A seguito dell’avviso favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con deliberazione del 19 giugno 2026, ha emanato le disposizioni applicative necessarie all’attuazione della nuova disciplina.

Le regole trovano applicazione a decorrere dalle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 e comportano nuovi obblighi organizzativi e informativi per le aziende.

Quadro normativo di riferimento

Le novità derivano dalle modifiche apportate all’articolo 8 del D.lgs. n. 252/2005 dalla Legge n. 199/2025.

La disciplina regola:

  • l’adesione automatica dei lavoratori dipendenti privati di prima assunzione;
  • gli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro;
  • il diritto di rinuncia esercitabile entro 60 giorni;
  • gli effetti sul TFR e sulla contribuzione previdenziale complementare;
  • l’estensione del sistema ad alcune categorie di lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026.

Dal 1° luglio 2026 cessano pertanto di trovare applicazione, per le nuove assunzioni interessate dalla riforma, le precedenti istruzioni emanate dalla COVIP in materia di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto.

Ambito soggettivo di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano:

a) i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta;

b) i lavoratori dipendenti del settore privato che, pur avendo già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato, instaurano un nuovo rapporto successivamente al 30 giugno 2026 nelle condizioni previste dalla disciplina.

Restano esclusi:

  • i lavoratori domestici;
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • i lavoratori già in forza prima del 1° luglio 2026 che non instaurano un nuovo rapporto di lavoro.

Per questi ultimi continua ad applicarsi il regime già vigente.

Adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione

Per i soggetti che accedono per la prima volta al lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026 l’iscrizione alla previdenza complementare si produce automaticamente dalla data di assunzione.

L’effetto principale consiste nella destinazione del TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri previsti dalla normativa.

La legge riconosce comunque al lavoratore un periodo di 60 giorni entro il quale valutare le informazioni ricevute ed esercitare le proprie opzioni.

Entro tale termine il lavoratore può:

  • revocare gli effetti dell’adesione automatica;
  • scegliere una diversa forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile;
  • destinare al fondo pensione soltanto una quota del TFR, qualora tale facoltà sia prevista dalla contrattazione applicabile.

Decorso il termine senza alcuna manifestazione di volontà, l’adesione automatica si consolida definitivamente.

Informazioni da fornire all’atto dell’assunzione

Le direttive attribuiscono particolare importanza alla fase informativa.

Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle condizioni di comprendere il funzionamento del nuovo sistema.

L’informativa dovrà contenere almeno:

  • indicazione degli accordi collettivi applicabili;
  • individuazione del fondo pensione destinatario;
  • spiegazione del meccanismo di adesione automatica;
  • descrizione delle opzioni esercitabili;
  • indicazione del termine di 60 giorni per la rinuncia;
  • effetti derivanti dall’eventuale mancato esercizio della rinuncia;
  • conseguenze sulla destinazione del TFR e sugli obblighi contributivi.

Con riferimento ai lavoratori già titolari di precedenti rapporti di lavoro, il datore di lavoro è tenuto non solo a fornire le informazioni previste dalla normativa, ma anche ad acquisire una dichiarazione attestante l’eventuale esistenza di una posizione di previdenza complementare alla quale sia stato destinato, integralmente o parzialmente, il trattamento di fine rapporto

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

La scelta del fondo pensione non è rimessa alla discrezionalità aziendale.

Occorre fare riferimento alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui esista un’unica forma pensionistica collettiva di riferimento, la destinazione avviene verso tale fondo.

Qualora siano invece presenti più forme pensionistiche potenzialmente applicabili, la priorità deve essere attribuita:

  • al fondo individuato mediante accordo aziendale;
  • in assenza di accordo aziendale, al fondo che registra il maggior numero di iscritti all’interno dell’azienda.

La verifica dovrà essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data dell’assunzione.

Conferimento del TFR al Fondo COMETA in assenza di accordi

Qualora non siano presenti accordi o contratti collettivi applicabili, la forma di previdenza complementare individuata per l’adesione automatica è quella residuale prevista dal regolamento di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2020, n. 85.

La forma pensionistica residuale è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dei settori affini (COMETA).

Attenzione: in questa situazione, l’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo COMETA. Non sono invece previsti contributi a carico del datore di lavoro né del lavoratore, in quanto non esiste un accordo collettivo di riferimento che disciplini la contribuzione.

Effetti sul trattamento di fine rapporto

La nuova disciplina produce effetti diretti sulla destinazione del trattamento di fine rapporto maturando.

Per i lavoratori assunti per la prima volta, il TFR che matura nel corso del rapporto viene conferito alla forma pensionistica complementare individuata in base ai criteri stabiliti dalla normativa, fatta salva la facoltà del lavoratore di esercitare il diritto di rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione.

Sebbene l’adesione operi fin dall’inizio del rapporto di lavoro, i versamenti al fondo pensione non vengono effettuati immediatamente. Le relative somme sono infatti trasferite a partire dal mese successivo alla scadenza del periodo di 60 giorni previsto per l’esercizio delle opzioni del lavoratore e comprendono anche gli importi maturati dalla data di assunzione.

Resta comunque ferma la possibilità per il lavoratore di optare per il mantenimento del TFR nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile. In tal caso, le quote maturande non confluiscono nella previdenza complementare e continuano a essere gestite secondo le regole ordinarie previste dall’ordinamento, inclusa, ove ne ricorrano le condizioni, l’applicazione della disciplina relativa al Fondo di Tesoreria INPS.

Contribuzione a carico di azienda e lavoratore

La nuova disciplina non si limita alla destinazione del TFR.

Quando previsto dagli accordi collettivi, l’adesione automatica può comportare anche l’attivazione della contribuzione ordinaria prevista per gli iscritti al fondo pensione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le aliquote restano quelle stabilite dalle fonti collettive applicabili.

Per i lavoratori con retribuzione annua inferiore alla soglia individuata dalla normativa, permane la facoltà di escludere la contribuzione personale mediante apposita comunicazione da effettuare entro 60 giorni dall’assunzione.

Periodo di prova

Quando la contrattazione collettiva prevede la sospensione della contribuzione durante il periodo di prova, occorre distinguere tra TFR e contributi.

Il conferimento del TFR segue comunque le regole dell’adesione automatica fin dalla data di assunzione. I contributi disciplinati dagli accordi collettivi dovranno essere corrisposti esclusivamente dopo la conclusione del periodo di prova, nei casi in cui la contrattazione applicabile preveda tale requisito quale condizione per l’avvio della contribuzione.

Rinuncia all’adesione automatica

La rinuncia deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro 60 giorni dall’assunzione.

L’effetto della rinuncia opera retroattivamente e determina il venir meno degli effetti dell’adesione automatica fin dall’origine.

La rinuncia può essere accompagnata:

  • dalla scelta di un diverso fondo pensione;
  • dalla decisione di mantenere il TFR al di fuori della previdenza complementare (articolo 2120 del Codice civile).

Conferimento parziale del TFR

La disciplina consente, ove previsto dagli accordi applicabili, di destinare alla previdenza complementare soltanto una quota del trattamento di fine rapporto maturando.

Tale facoltà deve essere esercitata entro il termine di 60 giorni dall’assunzione.

Rapporti a termine inferiori a 60 giorni

Il sistema non trova applicazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato la cui durata sia inferiore a 60 giorni.

Analoga esclusione opera nei casi in cui il rapporto cessi prima della scadenza del periodo concesso per l’esercizio delle opzioni.

Eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa non interrompono il decorso del termine.

Comunicazioni del fondo pensione

Successivamente alla ricezione delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro, il fondo pensione è tenuto a informare il lavoratore dell’avvenuta adesione.

La comunicazione deve contenere indicazioni sulle linee di investimento adottate, sulla documentazione informativa disponibile e sulle principali caratteristiche del fondo.

Lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio 2026

Le direttive disciplinano specificamente anche la posizione dei lavoratori del settore privato che, pur non essendo alla prima esperienza di lavoro subordinato, avviano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.

Per tali soggetti l’adesione automatica alla previdenza complementare non trova applicazione in modo generalizzato, ma opera esclusivamente in presenza di una precedente adesione a una forma pensionistica complementare alimentata, anche solo in parte, mediante il conferimento del TFR.

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è pertanto tenuto ad acquisire una specifica dichiarazione del lavoratore finalizzata ad accertare:

  • l’eventuale iscrizione a una forma di previdenza complementare;
  • la presenza di quote di TFR conferite alla forma pensionistica;
  • la misura del conferimento, verificando se lo stesso riguardi l’intero TFR maturando oppure soltanto una sua parte.

Oltre a tale adempimento, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore un’informativa completa e adeguata, illustrando sia le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile sia il funzionamento del nuovo meccanismo previsto dalla normativa.

L’informativa dovrà contenere, in particolare:

  • l’indicazione della forma pensionistica complementare individuata come destinataria dell’eventuale adesione automatica;
  • le modalità di funzionamento del sistema;
  • le diverse opzioni esercitabili dal lavoratore;
  • le relative conseguenze sulla destinazione del TFR;
  • il termine di 60 giorni entro il quale possono essere esercitate le scelte consentite dalla disciplina.

Qualora il lavoratore risulti iscritto a una forma pensionistica complementare senza tuttavia conferire alla stessa alcuna quota di TFR, il meccanismo dell’adesione automatica non trova applicazione.

Diversamente, nel caso in cui il lavoratore abbia già una posizione previdenziale complementare alimentata mediante il conferimento, totale o parziale, del TFR, il datore di lavoro dovrà informarlo della possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, la forma pensionistica complementare alla quale destinare il TFR maturando. In assenza di una specifica scelta entro il termine previsto, troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica disciplinato dalle nuove disposizioni.

Destinazione del TFR per i lavoratori non di prima assunzione

Per i lavoratori che, pur non essendo alla prima esperienza lavorativa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’adesione automatica, il trattamento di fine rapporto maturando viene destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri previsti dalla normativa.

Resta comunque salva la facoltà del lavoratore di optare, entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, per il conferimento di una quota soltanto del TFR maturando, qualora tale possibilità sia contemplata dalla contrattazione collettiva applicabile.

Particolari regole trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti per la prima volta a una forma di previdenza obbligatoria anteriormente al 29 aprile 1993. Per tali soggetti, ove gli accordi collettivi non disciplinino espressamente la misura del TFR da destinare alla previdenza complementare, la quota conferita non può essere inferiore al 50 per cento del trattamento di fine rapporto maturando.

Per quanto concerne gli effetti dell’adesione automatica, la contribuzione dovuta e le modalità operative di versamento, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per i lavoratori di prima assunzione. Conseguentemente, il trasferimento del TFR e degli eventuali contributi al fondo pensione viene effettuato a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni riconosciuto al lavoratore per l’esercizio delle proprie scelte, comprendendo anche gli importi maturati dalla data di assunzione.

Ipotesi escluse

L’adesione automatica non si applica ai lavoratori che, al momento dell’assunzione, dichiarano di non avere una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR. In tal caso, il trattamento di fine rapporto continua a essere gestito secondo le regole ordinarie, con eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria INPS nei casi previsti dalla legge.

Sono altresì esclusi i lavoratori che abbiano integralmente riscattato la posizione maturata presso una forma pensionistica complementare. Resta ferma la possibilità di destinare successivamente il TFR alla previdenza complementare mediante una scelta espressa. L’adesione automatica trova invece applicazione qualora il lavoratore conservi una posizione previdenziale ancora attiva, anche se il nuovo rapporto di lavoro non consente la prosecuzione dell’iscrizione al fondo precedentemente utilizzato. L’adesione automatica opera anche quando il lavoratore mantiene una posizione previdenziale complementare in essere, pur avendo perso i requisiti per l’iscrizione al fondo precedentemente scelto.

Indicazioni operative per le aziende

Alla luce della nuova disciplina si rende necessario:

  • aggiornare la modulistica di assunzione;
  • predisporre informative conformi alle direttive COVIP;
  • acquisire le dichiarazioni richieste per i lavoratori non di prima assunzione;
  • verificare i fondi pensione individuati dai CCNL applicati;
  • adeguare le procedure HR alla nuova normativa;

Adesione automatica alla previdenza complementare: quadro di sintesi

ProfiloContenuto della direttivaEffetto operativo
DecorrenzaLe nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026.Le assunzioni fino al 30 giugno 2026 restano soggette alla disciplina previgente.
Prima assunzioneIl lavoratore dipendente privato aderisce automaticamente alla previdenza complementare.Il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Forma di destinazioneLa destinazione segue gli accordi collettivi applicabili o, in assenza, la forma residuale COMETA.Il datore di lavoro individua il fondo e ne verifica l’adeguamento alle istruzioni COVIP.
TFR e contributiL’adesione automatica comporta il conferimento del TFR e, se previsto, dei contributi.I versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e includono quanto dovuto dall’assunzione.
Lavoratori non di prima assunzioneIl meccanismo opera se esiste già una posizione di previdenza complementare con versamento di TFR.Il datore di lavoro acquisisce la dichiarazione del lavoratore e applica l’automatismo in mancanza di scelta entro 60 giorni.

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