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In data 23 luglio 2025, tra ANICA, SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 luglio 2019 per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva scaduto il 31 dicembre 2021. Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa. A seguire le principali novità:

Introduzione del Livello 6° Super

Con il presente accordo viene istituito il Livello 6° Super, quale nuova articolazione del sistema di inquadramento.

Il livello 6° Super è destinato a lavoratori che, oltre alle prerogative previste per il 6° livello, abbiano maturato elevata esperienza professionale e specializzazione tecnica, e ai quali sia stabilmente affidata l’attività di direzione operativa e coordinamento di altri lavoratori all’interno di reparti tecnici o processi produttivi.

Incremento retributivo a regime

Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime pari a 360,00 euro mensili sul livello 4°, da riparametrare sugli altri livelli contrattuali, secondo la seguente articolazione in 5 tranches:

  • € 45,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • € 45,00 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° luglio 2026;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° luglio 2027;
  • € 90,00 a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le Parti precisano che l’erogazione economica, comprensiva dell’anticipo riconosciuto da luglio 2025 al personale in forza alla data di sottoscrizione, è da intendersi in acconto sui futuri miglioramenti contrattuali e subordinata allo scioglimento della riserva. Gli importi degli arretrati da corrispondere, a seguito dello scioglimento della riserva, saranno calcolati e riconosciuti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.

Scatti di anzianità

Le Parti hanno concordato la modifica degli importi degli aumenti periodici di anzianità, comprensivi di quelli relativi al 4° livello Super e per il nuovo 6° livello Super, secondo le nuove misure mensili stabilite dall’accordo.

Si ricorda che gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio di anzianità. In caso di passaggio a un livello superiore, al lavoratore sarà conservato l’importo in cifra degli scatti già maturati nel livello di provenienza. 

Riduzione dell’Orario di Lavoro 

La richiesta di fruizione dei ROL deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo di 72 ore. Il datore di lavoro è tenuto a fornire autorizzazione o diniego motivato entro 48 ore dalla richiesta.

In caso di necessità improvvisa, il lavoratore può inoltrare la richiesta con un preavviso inferiore a 72 ore, e il datore di lavoro dovrà comunicare autorizzazione o diniego entro 24 ore.

Contratto a tempo determinato

La disciplina contrattuale è stata aggiornata in conformità al D.Lgs. n. 81/2015.

La durata complessiva dei contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, anche in caso di più rinnovi per mansioni di pari livello e categoria, non può superare di norma 4 proroghe entro un massimo di 12 mesi, indipendentemente dalle interruzioni tra i contratti.

Il contratto a termine può estendersi fino a 24 mesi se motivate da causali previste nell’accordo di rinnovo.

È comunque possibile superare i 24 mesi, nei casi previsti dalla legge, ad esempio per:

  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • stipula di un ulteriore contratto a termine fino a 12 mesi presso la sede dell’ITL, una volta raggiunto il limite di 24 mesi.

Periodo di prova

Nel caso di contratti a termine di durata uguale o inferiore ai 2 mesi il periodo di prova non potrà superare i 10 giorni.

Smart working

Le Parti hanno introdotto il lavoro agile come modalità flessibile di svolgimento della prestazione, effettuata in parte fuori sede tramite strumenti informatici forniti dal datore di lavoro.

Il ricorso al lavoro agile è subordinato alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.

Salvo diversa disciplina aziendale o individuale, l’attività agile può essere svolta presso sedi o hub aziendali attrezzati e idonei alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, presso la residenza o il domicilio del lavoratore, oppure in altro luogo concordato e autorizzato dall’azienda.

La prestazione in modalità agile rispetta i limiti di orario previsti dal CCNL, le pause, i riposi e le norme sulla disconnessione, mantenendo una correlazione temporale con l’orario normale di riferimento.

Il lavoratore deve restare contattabile durante l’orario di lavoro e segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici, così che l’azienda possa indicare le soluzioni.

Gli accordi aziendali o individuali definiscono durata, modalità di adesione, revoca e recesso dal lavoro agile. Eventuali buoni pasto sono regolati a livello individuale o aziendale.

L’adesione al lavoro agile può prevedere specifici interventi formativi per lavoratori e responsabili, per garantirne l’efficacia e la sicurezza.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, approfondimenti ed assistenza tecnica.