LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPOSTA AL DIPENDENTE DAL DATORE DI LAVORO RIENTRA NELL’ORARIO DI LAVORO

Con sentenza del 28 ottobre u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito alcuni importanti principi del diritto del lavoro, sull’ interpretazione delle direttive comunitarie 2003/88 e 2019/1152.

Nel caso del primo riferimento normativo, si stabiliscono rilevanti aspetti relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro e si rinnovano le definizioni fondamentali di “orario di lavoro” e “periodo di riposo”.

La Corte, nello specifico, asserisce che il tempo dedicato alla formazione professionale, su iniziativa del proprio datore di lavoro, si qualifica anch’esso come “orario di lavoro”. Con riferimento alla seconda direttiva sopra citata, l’articolo 13 riporta inoltre chiarimenti sulla nozione di “formazione professionale”, precisando che essa debba essere erogata dal datore di lavoro al dipendente, non solo gratuitamente ma, ove possibile, durante l’orario di lavoro.

Tuttavia, anche laddove la formazione avvenga in luoghi differenti rispetto a quelli in cui il lavoratore esercita abitualmente la propria attività professionale, essa viene valutata come parte dell’orario di lavoro.

Sulla scia di tali considerazioni, anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato partecipa a corsi o a stage di formazione professionale, viene computato ai fini dell’anzianità di servizio ed è considerato utile ai fini della contribuzione per il sistema di previdenza sociale dello Stato.

In merito alle specifiche della sentenza del 28/10/2021, è possibile consultare gli atti sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 08/02/2022