RIFORMA DELL’IRPEF: MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE

Gentile cliente,

la presente circolare ha l’obiettivo di esporre le principali novit  in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Legge di bilancio 2022.

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, cos  articolate:

  • fino a 15.000,00 euro -> 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro -> 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro -> 35%;
  • oltre 50.000,00 euro -> 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano cos  articolate:

  • fino a 15.000,00 euro -> 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro -> 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro -> 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro -> 41%;
  • oltre 75.000,00 euro -> 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali suddividendo tra:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “tratta- mento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia”, in base alla quale il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023), mentre il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Modifica della disciplina delle addizionali comunali e regionali all’ IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine   l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

Per qualunque chiarimento in merito alle novità introdotte, la nostra Società resta a Vostra disposizione.

Roma, 17/01/2022