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È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Le disposizioni previste dalla legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo specifiche decorrenze diverse espressamente indicate.

REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IRPEF (commi 3 e 4)

Dopo la rilevante riforma dello scorso anno, il Legislatore, confermando l’impianto normativo vigente, con la Legge di Bilancio 2026 interviene solo su:

  • l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 e fino a 50.000 euro);
  • la detrazione di alcuni oneri per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro.

ALIQUOTE IRPEF

A seguito della modifica della lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 del TUIR, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote IRPEF sono ora determinati come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE
Fino al 31/12/2025Dal 01/01/2026
Fino a 28.000 euro23%Fino a 28.000 euro23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro35%Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro33%
Oltre 50.000 euro43%Oltre 50.000 euro43%

DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER ONERI/SPESE

Con l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, a partire dal 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni IRPEF per oneri e spese (fatte salve alcune esclusioni) sono riconosciute entro un tetto massimo complessivo, differenziato in funzione del livello di reddito (fino a 100.000 euro o oltre 100.000 euro) e del numero di figli fiscalmente a carico (cfr. Aggiornamento AP n. 006/2025).

Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, è stabilito che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, restando ferma l’applicazione delle disposizioni precedenti, l’importo della detrazione spettante è ridotto di 440 euro in relazione a:

  • oneri detraibili nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR;
  • erogazioni liberali effettuate a favore di partiti politici ai sensi dell’articolo 11 del D.L. n. 149/2013;
  • premi assicurativi relativi al rischio di eventi calamitosi, di cui al comma 4, quinto periodo, dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

Il tetto massimo annuo delle detrazioni spettanti, determinato in base alla composizione del nucleo familiare e all’ammontare del reddito complessivo, risulta pertanto il seguente:

Figli a carico (coefficiente)75.000 < RC < 100.000*100.000 < RC < 200.000*RC > 200.000**
Nessun figlio a carico (0,50)7.000 euro4.000 euro3.560 euro
1 figlio a carico (0,75)9.800 euro5.600 euro5.160 euro
2 figli a carico (0,85)11.900 euro6.800 euro6.360 euro
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)14.000 euro8.000 euro7.560 euro
La detrazione spetta per intero sugli interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari, su alcuni premi per assicurazione (cfr. Aggiornamento AP n. 6/2025) e sulle spese sanitarie.** La limitazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

ESENZIONE FISCALE AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)

Con il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, il Legislatore stabilisce che limitatamente all’anno 2026, gli aumenti salariali corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 5%, a condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno 2025, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Si evidenzia che, rispetto alle prime bozze della Legge di Bilancio, la norma ha esteso il campo di applicazione e fornito un chiarimento importante.

Sono stati inclusi anche i contratti collettivi sottoscritti nel 2024 (la versione iniziale riguardava solo il 2025 e 2026), comprendendo i CCNL di Confcommercio nel Terziario (distribuzione e servizi, pubblici esercizi, turismo alberghi, agenzie di viaggio). Inoltre, la platea dei beneficiari è stata ampliata, con il reddito di riferimento elevato da 28.000 a 33.000 euro.

La Legge n. 199/2025 chiarisce che per “reddito da lavoro dipendente” si intende quello effettivamente prodotto nel 2025.

Il lavoratore può rinunciare al regime di tassazione sostitutiva mediante atto scritto, applicando in tal caso le ordinarie aliquote IRPEF anche sugli aumenti contrattuali.

L’imposta sostitutiva si applica solo agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, con decorrenza a partire da qualsiasi mese dell’anno 2026, e non agli aumenti con decorrenza antecedente al 2026. 

Come già riportato nell’Informativa AP n. 393/2025, in merito all’individuazione dei “rinnovi contrattuali” soggetti all’agevolazione fiscale, la formulazione adottata dal Legislatore resta generica, senza specificare se si tratti di contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), né dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia quelli “[…] stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale […]”.

Dai dossier allegati al disegno di legge incardinato alle Camere emerge che la norma fa riferimento ai “contratti collettivi di lavoro”: si ritiene, pertanto, che siano esclusi dall’applicazione della misura gli aumenti retributivi derivanti da accordi individuali eventualmente sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, che continueranno a essere soggetti a tassazione ordinaria.

Inoltre, poiché la norma non limita il campo di applicazione ai soli contratti collettivi nazionali, l’imposta sostitutiva può essere applicata agli incrementi retributivi del 2026 derivanti da rinnovi stipulati nel triennio 2024-2026 di contratti collettivi sottoscritti a qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) e da qualsiasi associazione datoriale o sindacale.

Infine, per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso relativi all’imposta sostitutiva in esame, trovano applicazione, compatibilmente, le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

DETASSAZIONE DEI PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ (commi 8 e 9)

Come precisato (cfr. Aggiornamento AP n. 6/2025), il comma 385 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, per:

  • i premi di ammontare variabile, la cui erogazione sia collegata a incrementi misurabili e verificabili di   produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché 
  • le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa

riconosciuti nel triennio 2025–2027, si applichi una riduzione temporanea dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, che passa dal 10% al 5%, entro il limite annuo agevolabile di 3.000 euro (innalzato a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, qualora gli importi siano erogati sulla base di contratti sottoscritti entro il 24 aprile 2017) e a favore dei lavoratori dipendenti che, nel periodo d’imposta precedente, non abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro.

Con la Legge di Bilancio 2026 intervengono modifiche al citato comma 385 dell’articolo 1 e al comma 182 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, stabilendo che:

  • l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva al 5% trovi applicazione esclusivamente per l’anno 2025;
  • per i periodi d’imposta 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività e alle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili sia fissata nella misura dell’1%, entro un limite massimo di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.

Il limite annuo agevolabile di 4.000 euro, previsto per le imprese che assicurano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, qualora premi e utili siano erogati in base a contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti entro il 24 aprile 2017, si ritiene perda rilevanza per gli anni 2026 e 2027, poiché il nuovo tetto stabilito per la generalità dei lavoratori risulta superiore a quanto disposto dal comma 189 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015.

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (commi 10 – 12)

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce, limitatamente all’anno 2026, che siano assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 15%, fatta salva espressa rinuncia in forma scritta e nel limite massimo annuo di 1.500 euro, le somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 66/2023 e della contrattazione collettiva nazionale; 
  • maggiorazioni e indennità per prestazioni lavorative rese nei giorni festivi e nelle giornate di riposo settimanale, come definite dai CCNL; 
  • indennità di turno e ulteriori compensi collegati al lavoro su turni, previsti dalla contrattazione collettiva.

Restano escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva le somme che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria, anche qualora siano qualificate come maggiorazioni o indennità.

La misura è applicabile dai sostituti d’imposta operanti nel settore privato nei confronti dei lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Tale reddito deve essere attestato per iscritto dal lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non coincida con quello che ha rilasciato la Certificazione Unica relativa all’anno precedente. Restano esclusi dall’agevolazione i lavoratori già destinatari del trattamento integrativo speciale previsto per il settore turistico, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5 della Legge n. 287/1991) e per il comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Viene inoltre precisato che:

  • ai fini del già menzionato limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
  • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

RIDUZIONE TEMPORANEA IRPEF SUI DIVIDENDI DI AZIONI (comma 13)

La Legge di Bilancio 2026 estende all’intero anno 2026 l’efficacia della disposizione introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025, recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, in base alla quale

“[…] i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.”

L’articolo 6 della citata legge consente alle imprese di introdurre piani di partecipazione finanziaria a favore dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono prevedere, oltre ai tradizionali strumenti di coinvolgimento dei lavoratori nel capitale societario (quali, a titolo esemplificativo, l’attribuzione di quote di utili o di azioni), anche l’assegnazione di azioni in sostituzione dei premi di risultato.

La disposizione prorogata per l’anno in corso si inserisce proprio in tale fattispecie: gli eventuali dividendi riconosciuti ai lavoratori in relazione alle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, qualora il relativo ammontare non superi 1.500 euro annui, beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi nella misura del 50% del loro importo.

BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene rivista la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto erogate tramite strumenti elettronici.


La novità interessa il valore non imponibile dei “buoni pasto” – ticket restaurant in formato elettronico – messi a disposizione dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti (alla generalità o a specifiche categorie omogenee), che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene elevato dagli attuali
8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.

Resta invece invariato, nelle seguenti misure: 

  • 4,00 euro al giorno il limite di esenzione previsto per i ticket restaurant in formato cartaceo;
  • 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive del servizio di mensa riconosciute ai lavoratori impiegati nei cantieri edili, in altre strutture temporanee o in unità produttive situate in aree prive di servizi di ristorazione.

Si ricorda, infine, che il superamento del limite giornaliero di esenzione determina l’assoggettamento a imposizione previdenziale e fiscale della quota eccedente.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO (commi 18 – 21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene nuovamente confermato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori impiegati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991) e nel settore del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Tale beneficio è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario, rese ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, svolte nelle giornate festive.

La misura trae origine dalla Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto “Decreto Lavoro”), che ne aveva previsto l’applicazione per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2023). Successivamente, l’agevolazione è stata prorogata dalla Legge n. 213/2023 per l’intervallo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (cfr. Aggiornamento AP n. 003/2024) e, da ultimo, dalla Legge n. 207/2024 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 (cfr. Aggiornamento AP n. 006/2025).

In continuità con quanto disposto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, nel corso del 2026 il sostituto d’imposta attribuisce il trattamento integrativo speciale in oggetto su istanza del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025, purché non eccedente 40.000 euro. Il credito così maturato viene poi portato in compensazione tramite il modello F24.

A tal fine si ritiene che resti utilizzabile il codice tributo 1702, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 272/2023). Gli importi riconosciuti a titolo di trattamento integrativo speciale devono, inoltre, essere esposti nella Certificazione Unica.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO (commi 25-26)

La Legge di Bilancio 2026 apporta modifiche all’articolo 24-bis del TUIR, relativo all’“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera percepiti da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia”, disposizione che consente, in caso di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato,

  • di assoggettare a un’imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, determinata in misura forfetaria e a prescindere dall’ammontare effettivamente percepito; 
  • a condizione che i soggetti interessati non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 antecedenti l’inizio del periodo di efficacia dell’opzione.

NOTA BENE
Attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 24-bis del TUIR viene previsto l’innalzamento a:

  • 300.000 euro (in precedenza pari a 200.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione; 
  • 50.000 euro (in precedenza pari a 25.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare incluso nell’opzione.

Le novità si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, intesa come dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI CORRISPOSTI AI MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO (comma 137)

Come noto, in base a quanto stabilito dall’articolo 33 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, con riferimento esclusivo al settore finanziario:

  • nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica dirigenziale ovvero, in caso di rapporti parasubordinati, di collaborazione coordinata e continuativa
  • sull’importo delle somme erogate a titolo di bonus o stock option che eccedono il triplo della componente fissa della retribuzione; 
  • si applica un’aliquota addizionale pari al 10%.

NOVITÀ

La Legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 33 del D.L. n. 78/2010 introducendo il nuovo comma 2-bis, che prevede la non applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della quota fissa della retribuzione, a condizione che il soggetto erogante effettui un versamento di importo almeno pari al doppio dell’addizionale dovuta a favore di enti del Terzo Settore che non esercitano il controllo sul soggetto erogatore e non ne siano controllati, né risultino controllati da un soggetto che controlla entrambe le entità.

Ai fini della disapplicazione dell’addizionale, il versamento dovrà essere commisurato all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo di riferimento.

ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (commi 649 – 651)

Come noto (cfr. Aggiornamento AP n. 006/2025), con la Legge di Bilancio 2025 era stabilito che, entro il 15 aprile 2025, Regioni, Province Autonome e Comuni dovessero rispettivamente pubblicare le leggi e adottare le delibere finalizzate all’adeguamento degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale IRPEF 2025 ai tre scaglioni IRPEF attualmente in vigore.

Era altresì previsto che, qualora non approvassero le modifiche entro il 15 aprile 2025, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 fosse consentito mantenere la struttura dell’addizionale sulla base dei quattro scaglioni di reddito precedenti.

NOVITÀ
Con la Legge di Bilancio 2026 viene aggiornato il termine per l’adeguamento di scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 2026, che diventa il 15 aprile 2026.

Per quanto riguarda l’adeguamento delle addizionali regionali IRPEF, non essendoci una scadenza specifica, per gli anni d’imposta 2026, 2027 e 2028 si applica il termine ordinario, ossia il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’addizionale.

Viene inoltre esteso il riferimento all’anno d’imposta 2028 per eventuali disposizioni sul mantenimento della struttura delle addizionali comunali o regionali secondo gli scaglioni di reddito previgenti.

Infine, le Regioni a Statuto ordinario che presentavano un disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 possono beneficiare di un contributo qualora si impegnino a destinare risorse proprie al ripiano del disavanzo. Tra le misure previste per tale finalità rientra la possibilità di introdurre, con legge regionale, un aumento dell’addizionale regionale IRPEF rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2023.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI DIPENDENTI DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE (commi 944 – 945)

La Legge di Bilancio 2026 estende agli infermieri impiegati presso strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (comprese RSA e altre strutture residenziali e socio-assistenziali) il regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF già applicabile ai compensi per lavoro straordinario corrisposti agli infermieri dipendenti da aziende ed enti del SSN.

Il regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 5%.

L’estensione riguarda i compensi corrisposti a partire dall’anno 2026 per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale sopra indicato.

NOTA BENE 

In base al richiamo all’art. 51, comma 1, del TUIR, sono escluse le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 dai datori di lavoro con riferimento all’anno 2025.

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, approfondimenti ed assistenza tecnica.