Il governo italiano ha definitivamente approvato il documento del piano triennale di bilancio che comprende anche la finanziaria 2025. La manovra, da circa 30 miliardi lordi, è composta per due terzi dall’intervento per rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro ed il passaggio a tre aliquote Irpef. Vediamo di seguito alcuni dei principali capitoli di spesa relativi alle misure per il lavoro dipendente e le famiglie.
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni delle aliquote Irpef
Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
fino a 28.000 euro 23%;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
oltre 50.000 euro 43%.
Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati
Viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.
Taglio del cuneo fiscale
Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che da contributivo/previdenziale diventa misura fiscale con il riconoscimento di un bonus (che non concorre alla formazione del reddito) o di un’ulteriore detrazione.
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
1) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro; 2) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione e provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti. Il credito maturato per effetto del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta tramite l’istituto della compensazione nel modello F24.
Limiti alle detrazioni fiscali
Viene introdotta una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Cambia anche la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata.
Congedo parentale
Viene predisposto un rafforzamento della disciplina dei congedi parentali con l’elevazione all’80% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 3 mesi di fruizione del congedo fino al sesto anno di vita del bambino. La novità riguarda lavoratrici e lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2023 e al 31/12/2024.
Fringe Benefit
Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefit già previsto nel corso del 2024 con l’innalzamento del limite di esenzione a 1000 euro ed a 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Spese di trasferta e rappresentanza
A partire dal 01/01/2025 le spese di trasferta effettuate dai lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in regime di esenzione fiscale solamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili. L’assenza di tracciabilità comporterà la totale rilevanza fiscale e previdenziale in busta paga e la non deducibilità ai fini IRES e IRAP.
Auto aziendali
A decorrere dal 01/01/2025 viene predisposto un nuovo regime fiscale con la finalità di incentivare la diffusione di autovetture elettriche e ibride plug-in. Per gli autoveicoli (diesel e benzina), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli elettrici ed al 20% per i veicoli ibridi plug-in.
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