NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN MERITO DI NASPI

Gentile cliente,

la presente circolare ha l’obiettivo di informare circa le novità in tema di NAspi apportate dalla nuova Legge di Bilancio 2022.
La manovra, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio scorso, mette in campo diverse misure per il mondo del lavoro, fra cui anche le modifiche riguardanti l’indennità di disoccupazione NASpi, in merito alla quale l’INPS fornisce apposite istruzioni.

La principali novità

Le principali novità apportate dalla Legge di Bilancio 2022 sono:

  1. L’introduzione di un nuovo meccanismo di riduzione dell’importo erogato dalla NAspi.
    A tal proposito, la Legge di Bilancio 2022 interviene su quanto precedentemente previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo numero 22 del 2015, che stabiliva una riduzione del tre per cento ogni mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero dal 91° giorno della prestazione.
    La predetta lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, invece, stabilisce che la stessa riduzione del 3 per cento deve essere prevista a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
    Nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno, la riduzione partirà dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione dell’indennità di disoccupazione.
  2. L’estensione della platea della NAspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Con riguardo a questa novità, è stato previsto che per i soggetti anzidetti debbano sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’importo della Naspi è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, se tale retribuzione è pari inferiore a 1.227,55 euro per il 2021.

Nel caso in cui la retribuzione sia superiore all’importo indicato, la misura della Naspi è pari al 75 per cento di 1.227,55 euro ma si aggiunge anche una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.227,55 euro.
L’indennità Naspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Alle imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura si applicano le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni. Le regole si applicano ai soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nella circolare viene inoltre chiarito che “in virtù della modifica apportata all’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, dall’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.”

L’aliquota contributiva da applicare è quella dell’1,61 per cento dell’imponibile contributivo: 1,31 per cento in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30 per cento a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Si applica inoltre l’obbligo di versamento cosiddetto ticket di licenziamento, su cui hanno fornito chiarimenti le circolari numero 40 del 2020 e numero 137 del 2021.

Presentazione della domanda

Per presentare domanda di disoccupazione e richiedere la Naspi 2022 sarà necessario compilare ed inviare il modulo INPS in pdf messo di seguito a disposizione.

Non cambiano le modalità di invio della domanda ed il relativo modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere inoltrato nelle seguenti modalità:

  • dal sito www.inps.it o dall’APP direttamente dal cittadino in possesso di SPID, CIE o CNS;
  • tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

La Nostra società è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Roma, 14/01/2022