Con la Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 e la Circolare INAIL n. 19 dell’8 maggio 2026, gli Istituti hanno fornito le istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina delle dilazioni amministrative introdotta dalla Legge n. 203/2024. La riforma prevede la possibilità di ottenere piani di rateazione fino a un massimo di 60 rate mensili per i debiti contributivi e assicurativi non ancora affidati all’Agente della Riscossione, ampliando le opportunità di regolarizzazione per imprese e datori di lavoro.
Le nuove disposizioni si coordinano con le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 38 del 27 marzo 2026, che ha rivisto i criteri di determinazione dei tassi di interesse applicabili alle dilazioni e ai differimenti contributivi.
CIRCOLARE INPS N. 60 DEL 21 MAGGIO 2026
Con riferimento alla disciplina INPS, la nuova regolamentazione prevede la possibilità di concedere la dilazione per regolarizzare “i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito”, nonché quelli già in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto.
La circolare specifica, inoltre, che la dilazione può essere concessa per regolarizzare l’intera esposizione debitoria del contribuente derivante da:
- “mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge”;
- “mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive”;
- “comunicazioni di compliance notificate al contribuente”;
- “comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS”.
Restano esclusi dalla dilazione i debiti già affidati all’Agente della Riscossione.
La nuova disciplina prevede la possibilità di ottenere fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per importi superiori a tale soglia. Il numero delle rate sarà determinato dall’Istituto sulla base della situazione economico-finanziaria del contribuente e della sostenibilità del piano di rientro.
Seconda dilazione
Particolare rilievo assume la nuova disciplina della cosiddetta “seconda dilazione”. La Circolare INPS chiarisce infatti che il contribuente può accedere a un nuovo piano di rateazione anche nel corso di una dilazione già accordata, qualora “la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali”.
La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare “le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso” e “la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso”.
La concessione della seconda dilazione è subordinata alla condizione che “nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca” relativi ad altre dilazioni riferite al medesimo contribuente.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Il debitore dovrà dichiarare la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, riconoscere integralmente il debito e impegnarsi al pagamento sia delle rate accordate sia della contribuzione corrente.
Ai fini dell’istruttoria, l’INPS potrà richiedere documentazione idonea a comprovare la situazione dichiarata, tra cui situazioni economico-patrimoniali aggiornate, documentazione bancaria e finanziaria, evidenza di mancati incassi, documentazione relativa a crisi aziendali o ristrutturazioni e ogni altro elemento utile a dimostrare la temporanea difficoltà economica.
CIRCOLARE INAIL N. 19 DELL’8 MAGGIO 2026
Con riferimento alla disciplina INAIL, la nuova regolamentazione prevede la possibilità di concedere la dilazione per regolarizzare i debiti per “premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione”, in presenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”.
La circolare chiarisce che possono essere oggetto di rateazione:
- i debiti contributivi scaduti;
- i debiti correnti “per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento”;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro abbia esercitato la facoltà di pagamento “in quattro rate” ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965;
- i debiti maturati nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi d’impresa;
- i debiti per sanzioni civili e interessi previsti dall’articolo 116 della Legge n. 388/2000.
La nuova disciplina consente la concessione fino a 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per importi superiori. La singola rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
L’istanza deve essere presentata tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul portale INAIL. Nell’istanza devono essere indicati l’importo da rateizzare, il numero delle rate richieste e la natura del debito, specificando se si tratti di debiti scaduti o correnti.
La circolare precisa inoltre che:
- “nell’istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori”;
- per i debiti correnti devono essere indicati “tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento”;
- l’istanza relativa ai debiti correnti deve essere presentata “prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento”.
Per ottenere la rateazione il debitore deve dichiarare di trovarsi in una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica” e riconoscere “in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori”. È inoltre richiesta la rinuncia “a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail”.
La concessione della dilazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni. In particolare:
- devono essere inclusi tutti i debiti accertati alla data dell’istanza;
- non devono risultare ulteriori debiti scaduti in caso di richiesta riferita a debiti correnti;
- non deve essere presente “più di una rateazione in corso”;
- non deve essere stato emesso “un provvedimento di revoca della rateazione nei sei mesi precedenti”.
Tra le situazioni che consentono l’accesso alla rateazione, la circolare richiama la “carenza temporanea di liquidità finanziaria”, la “contrazione dell’attività produttiva”, le situazioni di “riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale”, le crisi economiche territoriali o settoriali, gli stati di crisi o insolvenza e le “oggettive incertezze” derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
La rateazione INAIL si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento. Il mancato o parziale versamento comporta l’annullamento della rateazione e la decadenza dei relativi benefici, con obbligo di pagamento immediato dell’intero debito residuo.
Successivamente, il beneficio della rateazione decade in caso di omesso o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, ovvero qualora nel corso del piano si determini un ulteriore debito contributivo o assicurativo. La regolarità nei versamenti correnti costituisce infatti condizione essenziale per il mantenimento della dilazione concessa.
In caso di annullamento o revoca della rateazione, l’INAIL procede al recupero delle somme residue mediante iscrizione a ruolo e avvio delle procedure di riscossione coattiva.
RIDETERMINAZIONE TASSI DI INTERESSE PER LE RATEAZIONI INPS E INAIL
A decorrere dal 28 marzo 2026, per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n. 38 del 27 marzo 2026, è stato ridotto il tasso di riferimento utilizzato per la determinazione degli interessi dovuti sulle rateazioni dei debiti contributivi e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
Conseguentemente, il tasso di interesse applicabile ai provvedimenti di dilazione concessi dagli Enti previdenziali e assicurativi è stato rideterminato nella misura del 4,15% in ragione d’anno, in luogo della precedente misura dell’8,15% in ragione d’anno. La nuova percentuale trova applicazione alle domande di rateazione e ai relativi provvedimenti adottati a decorrere dalla predetta data, secondo le istruzioni operative emanate dagli Istituti.
La medesima variazione produce effetti anche sul regime delle sanzioni civili dovute in caso di omesso o ritardato versamento di contributi e premi, le quali risultano rideterminate nella misura del 7,65% in ragione d’anno, corrispondente al tasso di riferimento vigente maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Resta confermata la disciplina agevolativa prevista per le ipotesi di regolarizzazione spontanea. In particolare, qualora il debitore provveda al pagamento integrale delle somme dovute entro 120 giorni dalla scadenza originaria dell’obbligazione contributiva e comunque prima di contestazioni, accertamenti o richieste formali da parte degli Enti impositori, la sanzione civile è dovuta nella misura del 2,15% in ragione d’anno, senza applicazione della maggiorazione di 5,5 punti percentuali prevista per le ordinarie ipotesi di omissione contributiva.
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