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L’approvazione del Ddl lavoro, avvenuta al senato l’11 dicembre 2024, introduce importanti novità in  materia di lavoro. Il provvedimento, che si compone di 33 articoli, punta a semplificare numerosi  adempimenti burocratici prevedendo meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. In tema di  somministrazione del lavoro vengono rimossi i limiti temporali e le percentuali di impiego per il ricorso  a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Di seguito riportiamo  alcune delle principali novità:  

Dimissioni  

Il legislatore ritocca l’istituto delle dimissioni (per fatti concludenti) e viene stabilito che, se l’assenza  ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in assenza di previsione  contrattuale oltre il termine di 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro  per accertarne la veridicità ed il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In  aggiunta, si introducono la modalità telematica ed i collegamenti audiovisivi anche per tutte le  conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.  

Smart working  

Riguardo lo smart working si conferma che la comunicazione del datore, da trasmettere in via telematica  al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro cinque  giorni dalla data di avvio del periodo. Confermato anche un emendamento sul cosiddetto contratto ibrido  a causa mista, che permette di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con  un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.  

Modifiche anche a lavoro stagionale, apprendistato e Cig  

Nel lavoro stagionale, attraverso un’interpretazione autentica oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati  da decreto (Dpr del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fare fronte alle intensificazioni  dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli  stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl.  Inoltre, sarà possibile lavorare sempre durante la cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di  lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non avrà diritto al relativo  trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha  fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Tra le ulteriori novità, la possibilità di trasformare l’apprendistato  per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante o di alta formazione  e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.  

La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, approfondimenti ed assistenza tecnica.