Lavoro domestico –L’INPS, con la Circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, fornisce le fasce di retribuzione e gli importi orari dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici
Contributo addizionale ASpI
Ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti
Esonero contributivo per le lavoratrici madri
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:
– dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
– per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
Nella circolare in esame l’INPS ricorda, a riguardo, che:
– le disposizioni relative all’esonero contributivo continuano a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022;
– per accedere all’esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, il cui rilascio verrà comunicato dall’INPS con apposito messaggio in corso di predisposizione.
Di seguito si riportano le tabelle contributive fornite dall’INPS, valide dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Fasce di retribuzione, senza contributo addizionale (contratti a tempo indeterminato)
Retribuzione oraria | Contributo orario | ||||
Con CUAF | Senza CUAF | ||||
Effettiva | Convenzionale | Totale | Di cui a carico del lavoratore | Totale | Di cui a carico del lavoratore |
Fino a € 8,92 | € 7,90 | € 1,58 | € 0,40 | € 1,59 | € 0,40 |
Oltre € 8,92 e fino a € 10,86 | € 8,92 | € 1,78 | € 0,45 | € 1,79 | € 0,45 |
Oltre € 10,86 | € 10,86 | € 2,17 | € 0,55 | € 2,18 | € 0,55 |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,75 | € 1,15 | € 0,29 | € 1,16 | € 0,29 |
Fasce di retribuzione, con contributo addizionale (contratti a tempo determinato)
Retribuzione oraria | Contributo orario | ||||
Con CUAF | Senza CUAF | ||||
Effettiva | Convenzionale | Totale | Di cui a carico del lavoratore | Totale | Di cui a carico del lavoratore |
Fino a € 8,92 | € 7,90 | € 1,69 | € 0,40 | € 1,70 | € 0,40 |
Oltre € 8,92 e fino a € 10,86 | € 8,92 | € 1,91 | € 0,45 | € 1,92 | € 0,45 |
Oltre € 10,86 | € 10,86 | € 2,32 | € 0,55 | € 2,33 | € 0,55 |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,75 | € 1,23 | € 0,29 | € 1,24 | € 0,29 |
In relazione alle suddette tabelle, preme ricordare che il contributo CUAF non è dovuto soltanto in caso di rapporto tra coniugi (in tal caso il datore di lavoro coniuge deve essere titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi
TERMINI DI VERSAMENTO
I contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.
Di conseguenza, le scadenze di versamento relative al 2023 risultano le seguenti:
– 1° trimestre 2023 (gennaio – marzo): martedì 11 aprile 2023;
– 2° trimestre 2023 (aprile – giugno): lunedì 10 luglio 2023;
– 3° trimestre 2023 (luglio – settembre): martedì 10 ottobre 2023;
– 4° trimestre 2023 (ottobre – dicembre): mercoledì 10 gennaio 2024.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale nella misura oraria complessiva, dal 1° gennaio 2021, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore
contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF):
– devono essere versati con periodicità trimestrale all’INPS,
– entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità. In altre parole, quindi, i contributi vanno versati trimestralmente all’INPS attraverso i pagoPA, oppure tramite pagamento on line sul sito dell’INPS o tramite le tabaccherie.
Per il versamento dei suddetti contributi di assistenza contrattuale deve essere indicato nel pagoPA:
– nel campo “CODICE ORGANIZZAZIONE”, il codice “F2”;
– nel campo “CONTR. ORG.” il contributo di € 0,06 moltiplicato per le ore lavorate. Tale importo va sommato al valore dei contributi previdenziali relativi al trimestre in oggetto.
La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.
Roma, 16 Febbraio 2023 Una Vita Tranquilla SRL